Truffa online: accordo per il rimborso del denaro illecitamente sottratto alla nostra assistita.

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Truffa online: accordo per il rimborso del denaro illecitamente sottratto alla nostra assistita.

Truffa online: accordo per il recupero del capitale. Una bella soddisfazione per il nostro Team Avvocato Penalista h24

Nel caso che mi accingo ad illustrarti, le condotte realizzate ai danni della nostra assistita assumono all’evidenza i caratteri tipici di una truffa online.

Per il tramite del nostro patrocinio, è stato ottenuto un accordo con uno dei presunti truffatori per il recupero del capitale indebitamente ceduto, attuabile attraverso il versamento mensile di euro 150,00 a favore della nostra cliente.

Il raggiro ordito a discapito della nostra assistita è l’ennesima conferma che le truffe online rappresentano un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, purtroppo in netta crescita.

Come avrai potuto comprendere, quella esaminata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi a un valido e qualificato Avvocato per Truffa online esperto nella materia giuridica trattata di modo che, fin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento alla tematica delle truffe online: leggi i casi risolti del nostro studio legale.

Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati, il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti. 

Appurerai che la nostra massima disponibilità e reperibilità, la nostra totale dedizione, l’impegno professionale profuso consentono, il più delle volte, di raggiungere l’obiettivo prefisso. 

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Il caso della nostra assistita

La nostra assistita aggiungeva un articolo che desiderava vendere sulla piattaforma digitale di compra-vendita Subito, identificata con il dominio www.subito.it

A seguito di preliminari contatti che la stessa piattaforma concede, la nostra cliente veniva contattata – tramite piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp – da un soggetto ignoto, il quale le forniva il recapito telefonico di un sedicente acquirente verosimilmente intenzionato a conoscere i particolari del prodotto in vendita e a finalizzare eventualmente l’acquisto.

La nostra assistita entrava dunque in contatto con il (presunto) potenziale acquirente, non titubando inizialmente circa l’effettiva volontà dello stesso di concludere la trattativa. 

La prospettiva della bontà della pratica di acquisto veniva consolidata nella nostra cliente da presunte informazioni personali – comprensive dell’invio di un fantomatico documento di riconoscimento – che il truffatore provvedeva a condividere, riuscendo in tal modo a carpire la fiducia della nostra assistita.

In particolare, il sedicente acquirente faceva credere alla nostra cliente di trovarsi all’estero per lavoro.

Detto espediente, come ti spiegherò a breve, si rivelava di fondamentale importanza per riuscire a ottenere dalla nostra assistita sempre più soldi.

Con l’artificio della permanenza all’estero, venivano infatti addebitate alla nostra cliente diverse somme a titolo di tasse che avrebbero autorizzato il trasferimento dell’importo corrispondente al prezzo dell’articolo in vendita sul suo conto bancario, con la promessa che le stesse tasse sarebbero state totalmente rimborsate una volta concretizzato l’acquisto.

Certa della credibilità del sedicente acquirente e, al contempo, allettata dalla prospettiva di ricevere finalmente il profitto spettante nonché il rimborso delle artefatte tasse, la nostra assistita si determinava a versare denaro per importi sempre crescenti.

Le richieste di denaro venivano supportate da documentazioni false – nella fattispecie una fantomatica lettera di garanzia da parte di una presunta Banca francese – che contribuivano a tenere nell’inganno la nostra cliente, inducendola a corrispondere l’ammontare di volta in volta preteso.

I pagamenti disposti dovevano essere effettuati mediante bonifici su IBAN bancari italiani (fatta eccezione per il primo bonifico, effettuato su un conto corrente estero) sistematicamente comunicati dal truffatore, indicando lo stesso il beneficiario, l’importo da dover corrispondere e la causale del bonifico.

Dopo essersi accertato dei versamenti, il truffatore richiedeva come prova uno screenshot.

La nostra assistita cominciava a nutrire sospetti circa la veridicità della (presunta) trattativa di acquisto nonché circa l’attendibilità del sedicente acquirente allorquando le veniva addebitata una ennesima fantomatica tassa – confermata da una artefatta telefonata da parte di un finto ispettore del Ministero delle Finanze francesi – che la nostra cliente, pur palesando i suoi dubbi al truffatore, si persuadeva comunque indebitamente a corrispondere.

Successivamente a detto versamento, la nostra assistita veniva contattata – tramite piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp oltre che telefonicamente – da un sedicente funzionario di una fantomatica Banca, il quale le adduceva la necessità di effettuare ulteriori bonifici per chiudere in via definitiva la (presunta) pratica di trasferimento.

In particolare, la nostra cliente veniva esortata a corrispondere denaro dapprima allo scopo di sottoporre a verifica i fondi fino ad allora depositati; poi per ottenere, sia dal Ministero delle Finanze francesi sia dall’Agenzia delle Entrate, l’autorizzazione dell’accredito degli stessi fondi – inclusivi delle artefatte tasse già pagate – sul suo conto bancario.

Il sedicente funzionario, per dare prova di liceità della sua attività nonché della (presunta) pratica di trasferimento, faceva credere alla nostra assistita di aver svolto indagini relative alle utenze telefoniche da cui la stessa era stata precedentemente contattata, confermando artificiosamente il sospetto di truffa che già aleggiava nella nostra cliente. Le offriva, dunque, l’opportunità di collaborare al recupero dei suoi fondi mediante il pagamento di quanto sopra descritto.

Sentendosi minacciata dalla possibilità di perdere tutto il capitale bonificato e vedere, pertanto, svaniti i risparmi di una vita, la nostra cliente si prestava a versare le somme pretese e arrivava addirittura ad indebitarsi, non avendo più soldi a disposizione da corrispondere ai truffatori.

Per contro, l’accredito promesso non interveniva. Anzi, le richieste di pagamento proseguivano, artificiosamente giustificate da sempre nuove fasulle complicazioni o pretestuose commissioni, diventando via via più incalzanti fino ad essere materialmente insostenibili.

Di conseguenza, solo dopo aver subito un esborso economico non indifferente – per un importo complessivo di oltre 30.000,00 euro -, la nostra assistita prendeva definitivamente coscienza di essere stata vittima di un complesso e ben congegnato schema fraudolento artatamente perpetrato ai suoi danni da truffatori impietosi.

Decideva, dunque, di esporre denuncia presso il Comando dei Carabinieri e di rivolgersi al nostro Studio Legale Avvocato Penalista H24 per affidarsi a un avvocato esperto nella materia delle truffe online, ricevendo prontamente una scrupolosa consulenza da cui è derivata la strategia legale che ha condotto a un accordo per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

L’approccio scelto dal nostro Team Avvocato Penalista h24 a tutela della nostra assistita

Una volta che ci veniva prospettata la situazione assolutamente delicata, comprendevamo immediatamente l’urgenza del caso essendo perfettamente evidente, alla luce di tutto quello che avevamo avuto modo di constatare, che la nostra cliente avesse patito una truffa online ben orchestrata.

Pertanto, noi professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista H24 provvedevamo tempestivamente all’approfondimento di tutta la documentazione che ci veniva consegnata dalla nostra assistita per intraprendere delle azioni legali volte al recupero dei fondi illecitamente sottratti alla stessa nella truffa online ordita ai suoi danni.

In particolare, procedevamo ad un’analisi completa dei versamenti che la nostra cliente aveva corrisposto a favore di persone fisiche attraverso bonifici bancari su conti correnti aperti presso Istituti di Credito che si trovavano sul territorio nazionale.

Ci concentravamo, dunque, sulla formulazione di richieste stragiudiziali di rimborso delle somme indebitamente pagate dalla nostra assistita direttamente alle persone fisiche beneficiarie degli importi versati, informando le stesse di tutto quanto si era verificato e dimostrando che detti versamenti avessero relazione con la truffa online di cui era rimasta vittima la nostra cliente.

Orbene, uno dei presunti truffatori – per non incorrere in conseguenze legali – si è fatto finalmente vivo e ha deciso di procedere alla restituzione dei fondi illecitamente sottratti alla nostra assistita.

Di seguito, la e-mail mediante la quale il truffatore comunicava al nostro Studio Legale Avvocato Penalista H24 di essere stato a sua volta vittima di una frode da parte di ignoti in seguito allo smarrimento della propria carta di credito e proponeva un piano di risarcimento a favore della nostra cliente, attuabile attraverso il versamento mensile di euro 150,00.

Aver intrapreso l’opportuno approccio legale che ha permesso di dirimere la truffa online patita dalla nostra assistita attraverso l’ottenimento di un accordo per il recupero del capitale, averla aiutata a non perdere del tutto i risparmi duramente raccolti nel corso della sua vita rappresentano per il nostro Team Avvocato Penalista H24 le migliori soddisfazioni e la più grande ricompensa. 

Se anche tu ritieni di essere stato truffato attraverso le modalità narrate, affidati a un esperto avvocato per il recupero del tuo capitale.

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Truffe online: un fenomeno criminale incombente

Le truffe online sono una problematica di grande rilevanza e attualità, rappresentando una pratica ormai dilagante.

In un mondo a portata di click, le infinite potenzialità di connessione e interazione istantanea della rete si intersecano infatti inevitabilmente con i rischi sottesi all’abuso dei mezzi tecnologici da parte di criminali informatici spietati. Gli stessi sfruttano l’anonimato della rete e la difficoltà di tracciamento delle operazioni finanziarie per sottrarre a ignari risparmiatori sempre più soldi.

Un campo minato quello delle frodi online, fatto di sofisticate pratiche fraudolente che producono ogni anno un volume di profitti illeciti di milioni di euro, polverizzando i risparmi di una vita di chi si fa trascinare in un buco nero da cui è possibile tirarsi fuori solo mettendosi in mani esperte. 

Le truffe online statisticamente più diffuse sono: truffe afferenti a falsi investimenti, truffe sentimentali (Romance Scam), Sextortion online, gioco d’azzardo illegale online, Phishing vocale, frodi sulla compromissione della posta elettronica aziendale (Business E-mail Compromise) e frodi nell’E-commerce.

La dinamica comune è rappresentata dall’abilità dei truffatori di attirare le vittime con ingegnose modalità di adescamento; di carpire la loro fiducia in modo da indurle a versare somme di denaro per importi sempre maggiori; di “sparire” dopo aver depauperato il patrimonio delle stesse vittime.

In particolare, nelle Truffe afferenti a falsi investimenti i sedicenti brokers – telefonicamente attraverso utenze recanti solitamente prefisso straniero; tramite applicazioni di messaggistica istantanea Whatsapp/Telegram; a mezzo e-mail; mediante annunci sulle comuni piattaforme social Facebook/Instagram; per il tramite di banner pubblicitari accattivanti sponsorizzanti proposte di investimenti create ad hoc grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende – prospettano la possibilità di investimenti certi e garantiti e di fruttuosi guadagni proponendo l’iscrizione a una fantomatica piattaforma sponsorizzata di trading online oppure promuovendo peculiari attività di lavoro flessibile su una piattaforma di E-commerce (spesso realmente esistente). I presunti consulenti pongono in essere una serie di subdole operazioni artificiosamente indirizzate a instillare credibilità e a carpire la fiducia delle vittime, le quali, persuase dell’affidabilità dei sedicenti brokers nonché estasiate dai profitti mostrati all’interno della piattaforma e sicure del fatto che la stessa continui a generare guadagni, accondiscendono alle richieste dei truffatori di incrementare i propri investimenti. I fantomatici investimenti vengono effettuati tramite versamenti su conti correnti aperti in Italia/all’estero ovvero attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute (su presunti wallets virtuali riconducibili agli stessi truffatori). Spesso, le richieste di denaro sono supportate da documentazioni e comunicazioni false che contribuiscono a tenere nell’inganno le vittime e a ottenere sempre più soldi. Inizialmente, dal (presunto) wallet virtuale della piattaforma emergono succulenti interessi maturati sui risparmi, fattore che consolida nelle stesse vittime la prospettiva della bontà dell’investimento. Le richieste di pagamento diventano, tuttavia, sempre più incalzanti fino ad essere materialmente insostenibili. Per di più, accumulata una cifra considerevole nel (presunto) portafoglio virtuale, le vittime generalmente decidono di monetizzare i propri guadagni, desiderose di incassare le percentuali maturate. Tuttavia, a fronte delle richieste di prelievo, i sedicenti operatori di turno rappresentano fasulle complicazioni che impediscono di ottenere il capitale comprensivo di effettivi investimenti e (fittizi) guadagni e inoltrano altresì continue richieste di denaro a titolo di tasse e/o commissioni che autorizzerebbero le stesse operazioni di prelievo. In alternativa, può accadere che i truffatori diventino sempre più sfuggenti, fino a defilarsi completamente. A tale genus appartengono altresì le artificiose richieste di denaro addotte con il pretesto di recuperare il capitale precedentemente investito.

Nella Romance Scam le vittime, adescate su piattaforme specializzate per gli incontri online, instaurano con i truffatori una vera e propria relazione intima virtuale e si determinano a versare ingenti somme di denaro per far fronte ad artificiose difficoltà personali invocate dagli scammers che, successivamente, si defilano prontamente.

Il medesimo schema di adescamento ricorre nella Sextortion online. In tale tipologia di frode i truffatori, dopo aver coinvolto le vittime in attività sessuali online videoregistrate a insaputa delle stesse, le inducono a versare denaro a fronte della minaccia della diffusione del materiale compromettente a tutti i contatti online delle stesse vittime.

Le pratiche più diffuse nel caso del Gioco d’azzardo illegale online sono il multi-accounting e il chip dumping: i criminali informatici riempiono il gioco di “personaggi zombie” utilizzando più accounts falsi contemporaneamente (servendosi di dispositivi e indirizzi IP diversi per evitare il rilevamento) oppure rubano l’identità a soggetti ignari di partecipare a giochi online (in tal caso, si impadroniscono altresì delle loro coordinate bancarie); successivamente, pilotano le sessioni a vantaggio del proprio account principale, vincendo soldi formalmente da altre persone.

Nel caso del Phishing vocale (Vishing), i truffatori – telefonicamente – si presentano come operatori di un fantomatico numero verde che sembra appartenere a un Istituto di Credito e allertano le vittime su una presunta truffa o tentativo di truffa ai danni della loro carta di credito. La frode si basa sull’urgenza e la perentorietà che genera la chiamata vocale, tanto da indurre le stesse vittime a condividere dati sensibili, permettendo agli scammers di sottrarre somme di denaro più o meno ingenti.

Le Frodi sulla compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) sono una particolare tipologia di Phishing in cui i criminali informatici accedono abusivamente alla posta elettronica di un’azienda allo scopo di carpirne le informazioni sensibili. Successivamente – tramite email – si presentano come dirigenti di alto livello oppure come fornitori o ancora come legali di una fantomatica società e richiedono a un dipendente della stessa azienda presa di mira il trasferimento urgente dei fondi (o, nel caso dei falsi fornitori, di cambiare la destinazione dei pagamenti) su conti riconducibili agli stessi truffatori.

Infine, relativamente al settore dell’ E-commerce, le tecniche adottate dai truffatori sono complesse e in continua evoluzione. Si tratta di pratiche criminali che sfruttano la vulnerabilità dei sistemi di commercio digitale o manipolano attività e clienti per ottenere l’accesso non autorizzato a dati personali o finanziari sensibili ed effettuare transazioni fraudolente, causando perdite finanziarie e danni alla reputazione delle aziende colpite. 

Le figure di reato rapportabili ai casi di truffe online statisticamente più diffusi 

Tra le figure di reato perpetrate ai danni delle vittime di truffa online sussiste innanzitutto la Truffa ex art. 640 c.p.. Si tratta di un reato posto a tutela del patrimonio che certamente risulta offeso dalla condotta posta in essere dai truffatori, i quali a mezzo di artifici e raggiri idonei a dissimulare la realtà traggono in inganno le vittime, inducendole a corrispondere denaro per importi sempre maggiori su IBAN bancari riconducibili agli stessi truffatori, a fronte di millantate promesse che, chiaramente, non si concretizzano giammai. 

Essendo la menzionata truffa stata commessa a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione dei truffatori e a facilitare il perpetuarsi del reato in modo più rapido e meno tracciabile, si può ritenere pacificamente integrato il delitto di Truffa aggravata di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 ter c.p..

Per di più, ricorre l’aggravante comune della Minorata difesa ex art. 61 comma 1 n. 5 essendo le vittime in una posizione di effettivo svantaggio rispetto ai truffatori (i quali appunto consapevolmente ricorrono allo strumento della rete che consente loro di schermare facilmente la propria identità e di sottrarsi in modo agevole alle eventuali conseguenze penali), il che è ampiamente dimostrato dal fatto che i versamenti effettuati dalle vittime sono indirizzati a conti/portafogli virtuali riferibili a soggetti ignoti. L’aggravante sussiste dunque quando il reato viene commesso attraverso contatti telematici a distanza che non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e l’affidabilità del venditore né l’esistenza del bene offerto. Tale aggravante permane anche in presenza di successivi contatti telefonici tra le parti, venendo meno solo qualora si realizzino incontri di persona che eliminino la distanza fisica tra venditore e acquirente. La condotta tipica si realizza attraverso la pubblicazione di falsi annunci su piattaforme online, seguiti da comunicazioni tramite e-mail e via telefono con le vittime, utilizzando utenze intestate a soggetti inesistenti per mascherare la propria identità (Tribunale penale Torino sentenza n. 1301 del 9 luglio 2021)

Ricorre altresì l’aggravante comune del Danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 comma 1 n.7 allorquando i truffatori, a fronte delle tempestive e pertinenti richieste disposte dalle vittime a più riprese, non provvedono alla restituzione di alcun importo corrisposto dalle stesse. Tanto è sicuramente sufficiente ad integrare l’aggravante in parola che si configura quando la somma di denaro oggetto della condotta fraudolenta è di entità tale da poter consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno. Ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, qualora la condotta delittuosa risulti unitaria, deve essere considerata l’intera somma complessivamente sottratta mediante artifizi e raggiri, indipendentemente dalle diverse modalità e tempistiche di consegna del denaro (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24497 del 7 giugno 2023). Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del Danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47002 del 2021). 

Si ritiene, inoltre, assolutamente verosimile la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminale ossia di una struttura organizzativa stabile volta alla commissione – con modalità seriale – di truffe online, attraverso un sistema gerarchico in cui ogni membro ha uno specifico compito: adescamento; realizzazione del disegno truffaldino; trasferimento e occultamento dei fondi illeciti. Ciò rientra a pieno titolo nello schema delineato dall’art. 416 c.p. che disciplina l’Associazione per delinquere. Essendo il gruppo criminale organizzato impegnato in truffe online in più di uno Stato, si può riscontrare l’aggravante della transnazionalità  per  la commissione di un programma criminoso indeterminato.

La condotta dei truffatori integra altresì il reato di Estorsione ex art.629 c.p., il più delle volte nella sua forma tentata, allorquando gli stessi, attraverso la minaccia della mancata restituzione dei fondi, pretendono dalle vittime altro denaro per un non meglio precisato versamento di tasse e/o commissioni per lo sblocco del capitale ceduto: la richiesta pertanto non può che essere intesa come ingiusta anche in considerazione del fatto che ben potrebbero trattenere il denaro dall’importo da restituire.

Connessa, infatti, alla predetta pretesa ingiusta vi è la prospettazione della minaccia, ovverosia la perdita dei fondi indebitamente depositati, e ciò integra a pieno il reato di (tentata) Estorsione. Di tutta evidenza vi è il totale annientamento delle capacità di autodeterminazione delle vittime, essendo oltremodo palese la volontà, da parte degli scammers, di persistere nell’intento decettivo nei confronti delle stesse dal momento che richiedono il versamento di ulteriori somme di denaro per arrivare alla restituzione degli stessi fondi.

Appare evidente come ricorra pacificamente il delitto di Sostituzione di persona ex art. 494 c.p. nella misura in cui tutti i protagonisti della truffa online utilizzano verosimilmente falsi nominativi ed appositi profili social ideati ad hoc. Interessante è l’intervento giurisprudenziale (Tribunale penale Cassino sentenza n. 487 del 21 agosto 2020) secondo cui in tema di Truffa e Sostituzione di persona, sussiste il concorso formale tra i due reati, stante la diversità dei beni giuridici protetti, rispettivamente la fede pubblica e il patrimonio. La Sostituzione di persona, reato procedibile d’ufficio e di competenza del tribunale monocratico, ha natura plurioffensiva in quanto tutela sia interessi pubblici che privati. Il delitto si configura quando l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno, induce taluno in errore attraverso una delle modalità tassativamente previste dall’art. 494 c.p. (sostituzione illegittima della propria all’altrui persona, attribuzione di falso nome o stato, attribuzione di qualità cui la legge ricollega effetti giuridici). Non è necessario che il vantaggio perseguito sia effettivamente conseguito, essendo sufficiente il dolo specifico. È compatibile l’aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. quando il reato è commesso per eseguirne un altro, non identificandosi il fine generico previsto dalla norma con quello specifico della connessione teleologica. La Truffa, divenuta procedibile a querela salvo le ipotesi aggravate ex art. 640 co. 2 c.p. o art. 61 n. 7 c.p., richiede artifizi o raggiri idonei ad indurre in errore la vittima, la cui idoneità è dimostrata dall’effetto raggiunto. Il profitto può essere anche solo potenziale e non necessariamente patrimoniale, mentre il danno può consistere anche nella mera assunzione di obbligazioni. Il dolo deve essere generico e precedente o concomitante alla condotta fraudolenta.

Altra figura di reato riscontrabile è l’Autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p., dal momento che i truffatori pongono in essere investimenti dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell’origine delittuosa del denaro. Secondo pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, la moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter 1 c.p..

Sussiste certamente l’Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 ter c.p.– dopo la modifica intervenuta con il dlgs 184/2021 – allorquando i truffatori indebitamente utilizzano gli strumenti di pagamento delle vittime al fine di trarre un profitto.

Prima della riforma apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2021, era punito soltanto chi indebitamente utilizzava carte di credito o di pagamento in generale; in seguito all’intervento del suddetto decreto legislativo, viene punito anche chi utilizza criptovalute altrui senza il consenso del titolare.

Connessa a tale figura delittuosa è quella prevista dall’ art. 493 quater c.p. – introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 184 del 2021 – rubricato Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, che si configura allorquando i truffatori detengono e/o diffondono software o hardware idonei a derubare e indebitamente utilizzare gli strumenti di pagamento delle vittime (comprese le criptovalute) al fine di ottenere una qualche utilità.

Il reato di  Frode informatica ex art 640 ter. comma 1 c.p. – modificato anch’esso dal decreto legislativo n. 184 del 2021 – ricorre nel caso specifico del Phishing vocale, allorquando i criminali informatici inducono le vittime a fornire telefonicamente dati sensibili – specie di natura bancaria o legati alle carte di credito – per poi sottrarre alle stesse somme di denaro più o meno ingenti. Tale fattispecie di reato è assimilabile alla Truffa. Il discrimine ricorre dal momento che l’attività fraudolenta non è perpetrata ai danni della persona bensì si concretizza attraverso la manipolazione del sistema informatico di pertinenza della vittima. In seguito alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2021, il reato deve ritenersi aggravato (comma 2) e prevede l’inasprimento delle sanzioni se la frode fiscale attiene alle criptovalute. Il terzo comma del suddetto articolo concerne il furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti, aggravante configurabile nel caso specifico del Gioco d’azzardo illegale online.

Nelle Truffe afferenti a falsi investimenti sussiste pacificamente il delitto di Abusivismo finanziario ex art. 166 del dlgs 58/1998 (Tuf) allorquando i truffatori propongono e gestiscono investimenti di natura finanziaria, sia con riferimento alle valute virtuali che con altri assets simili, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte. Il reato di Abusivismo finanziario può concorrere con quello di Truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’Abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l’interesse del mercato mobiliare – nel suo complesso e nei suoi singoli operatori – ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la Truffa è, invece, reato istantaneo di danno che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele e si consuma al momento della produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32514 del 19 novembre 2020). 

Nelle truffe BEC i criminali informatici, accedendo abusivamente alla posta elettronica di una azienda con l’obiettivo di carpirne le informazioni sensibili, ricadono nella fattispecie di reato di cui all’art. 615 ter c.p. rubricato Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. In tale fattispecie, le condotte punite dal legislatore sono la violazione in un sistema informatico protetto e il mantenimento in esso contro la volontà del gestore.

Nel caso specifico della Sextortion on line, ricorrono certamente (accanto alla succitata Estorsione ex art.629 c.p.) i delitti di Interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.; Violenza privata ex art. 610 c.p.; Minaccia ex art. 612 c.p.; Diffamazione ex art. 595 comma 3 c.p. allorquando i truffatori inducono le vittime a versare denaro a fronte della minaccia della diffusione di attività sessuali online riconducibili alle stesse vittime e videoregistrate a loro insaputa.

Come individuare una truffa online

Negli ultimi anni, è stato rilevato un aumento significativo di segnalazioni per truffe online.

Le ripercussioni sulle vittime sono critiche: vedere dileguati i propri risparmi ha un impatto devastante non solo sul piano economico ma anche sul benessere psicologico e sulla qualità della vita.

L’assenza di cultura finanziaria nella maggior parte della popolazione rappresenta un terreno assai fertile di cui le frodi online dispongono per proliferare.

Promuovere una solida educazione alla sicurezza informatica, sensibilizzando gli utenti sulle modalità di riconoscimento delle truffe online, rappresenta dunque una strategia precauzionale di grande efficacia.

Solo un comportamento consapevole e informato può prevenire frodi e perdite finanziarie.

A tal proposito, diversi sono i segnali di allarme utili a smascherare una truffa online:

  • Utenze telefoniche recanti prefisso straniero/profili fake creati ad hoc/pubblicità ingannevoli che, con sofisticate tecniche di manipolazione psicologica, prospettano potenzialità di guadagno in percentuali di entità sproporzionata a fronte di investimenti sponsorizzati come certi e garantiti;
  • Errori ortografici e grammaticali nelle e-mail o nei messaggi di testo provenienti dai truffatori;
  • Richieste di informazioni personali e dati sensibili non legittimate;
  • Assenza di certificazione/contratto da firmare che autorizzi le operazioni raccomandate;
  • Artificiosi solleciti di pagamenti anticipati o altrettanto artificiose e continue richieste di denaro per importi sempre più alti;
  • Pagamenti richiesti mediante bonifici su conti correnti italiani e/o esteri oppure attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute;
  • Senso di urgenza immotivato indotto dai fantomatici operatori di turno;
  • Pretestuose argomentazioni adducenti la necessità di versare ulteriore denaro a titolo di fantomatiche tasse o commissioni/pronta sparizione dei sedicenti brokers a fronte della richiesta di prelievo del capitale indebitamente ceduto.

Come tutelarsi dalle truffe online  

Le truffe online sono una trappola ormai incombente e pervasiva. Caderne vittima è fin troppo semplice. Per difendersi, è fondamentale adottare misure di sicurezza proattive:

  • Evitare link sospetti, ricevuti da fonti non verificate;
  • Diffidare di utenze telefoniche recanti prefisso straniero;
  • Verificare sui siti web della Consob, della Banca d’Italia e dell’Esma se nei confronti dei presunti brokers o delle piattaforme sponsorizzate sono stati emessi eventuali alert circa una abusiva offerta di servizi finanziari;
  • Accertare che i fantomatici brokers siano in possesso di autorizzazioni – per offrire servizi finanziari – effettivamente conseguite su siti governativi;
  • Utilizzare esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
  • Rafforzare la sicurezza degli accounts con l’Autenticazione a due fattori (2FA);
  • Evitare di installare sui propri dispositivi applicazioni per il controllo da remoto (Anydesk);
  • Utilizzare wallets di criptovalute con funzioni di protezione avanzate;
  • Diffidare dei sedicenti brokers e/o delle fantomatiche società che prospettano potenzialità di guadagno fuori mercato e/o che adducono artificiosamente la necessità di pagare somme a titolo di tasse e/o commissioni al fine di sbloccare il capitale investito;
  • Non credere a presunti avvocati e/o consulenti che promettono il recupero delle somme eventualmente già perse;
  • Tenersi informati sulle tecniche più all’avanguardia utilizzate dai truffatori.

Assistenza alle vittime di truffe online  

Se ti riconosci in una delle tipologie di truffa online delineate in questo articolo, è importante che tu agisca rapidamente.  

E’ necessario:

  • Contattare immediatamente l’Istituto di Credito di appartenenza per bloccare eventuali transazioni non autorizzate;
  • Denunciare subito la truffa alle autorità competenti: la tempestività è fondamentale per avviare le indagini volte all’identificazione dei truffatori e al possibile recupero delle somme illecitamente sottratte;
  • Rivolgersi a un avvocato con esperienza nel settore delle truffe online, dotato di specifiche competenze professionali in ambito di diritto nazionale e internazionale, con cui disporre la strategia più opportuna al caso specifico.

Come difendersi dal punto di vista legale in caso di truffa online

Abbiamo affrontato diversi casi di truffa rapportabili a quello trattato nell’articolo che hai appena letto e ti consigliamo di prestare molta attenzione: prima di fare qualsiasi passo, consulta il nostro Team Avvocato Penalista H24 di esperti in materia. Una consulenza online h24 preventiva può salvare i tuoi risparmi. Diversamente, se hai la percezione di essere stato truffato, contattaci per capire come recuperare il capitale.

Questo articolo ti fornisce soltanto alcuni dettagli sulle modalità con cui il  nostro Team Avvocato Penalista H24 è riuscito, con tempestività ed efficacia, a ottenere un accordo per il recupero del capitale a favore della nostra assistita, dopo che la stessa era rimasta vittima di un meccanismo di truffa online.

Avendo supportato legalmente diverse persone che hanno patito frodi online, abbiamo maturato competenze notevoli oltre che una vasta esperienza.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una nostra consulenza e vuoi che uno dei nostri avvocati ti illustri maggiori particolari sull’argomento, potrai sicuramente contattarci.

Lo Studio Avvocato Penalista H24 rappresenta, infatti, un punto di riferimento per chi necessita di assistenza legale in materia di truffe online. Grazie a un Team di professionisti altamente specializzati nel diritto penale e nella criminalità economica, lo Studio offre ausilio alle vittime:

  • Fornendo consulenze personalizzate per affrontare al meglio le problematiche legate alle frodi informatiche e al recupero dei beni illecitamente sottratti. Clicca qui per sapere come svolgiamo il servizio di consulenza online h24;
  • Assistendo i clienti in tutte le fasi del procedimento penale, a partire dalla redazione della denuncia/querela. Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono gli utenti del nostro Studio Legale e della nostra attività professionale;
  • Avvalendosi della collaborazione con esperti di finanza forense, investigatori privati e specialisti in cybersecurity per rintracciare i proventi illeciti e predisporre le migliori strategie difensive. Leggi qui i casi trattati e risolti dal Team dello Studio Legale Avvocato Penalista H24;
  • Operando su scala internazionale – in stretta cooperazione con organismi come INTERPOL e EUROPOL – così da facilitare lo scambio di informazioni, accelerare le procedure investigative e avviare procedimenti penali su larga scala.

Se anche tu sei stato vittima di truffa online non esitare a interpellarci. 

Riceverai una valutazione completa del tuo caso e intavoleremo la strategia difensiva più adeguata. Metteremo le nostre competenze a tua disposizione. Scrivici e facci sapere da dove ci contatti, concorderemo un appuntamento online o nella nostra sede più vicina.Compila il form che trovi in fondo a questa pagina oppure clicca sul pulsante WhatsApp che vedi in sovraimpressione.

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