Truffa del falso Trading Online: emesso un Decreto di citazione a giudizio a carico di un sedicente broker albanese

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Truffa del falso Trading Online: emesso un Decreto di citazione a giudizio a carico di un sedicente broker albanese

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, dopo aver indagato a lungo, ha emesso un Decreto di citazione a giudizio a carico di un soggetto di sesso femminile e di nazionalità albanese accusato di aver operato come falso broker nella truffa afferente a finti investimenti online perpetrata ai danni di una nostra assistita.

L’intervento degli specialisti dello Studio Legale Avvocato Penalista h24 ha fortemente contribuito al conseguimento di tale importante risultato, dando un input cruciale alla risoluzione del caso e al rinvio a giudizio del presunto responsabile.

Falso broker e piattaforma truffaldina sono i protagonisti indiscussi del lato oscuro del trading online.

Una tela tessuta nei minimi dettagli: dalle fasulle consulenze su investimenti a rischio zero e su guadagni fuori mercato propinate dai finti trading guru alla fidelizzazione delle vittime alla fantomatica piattaforma di trading online sponsorizzata; dall’artificioso disinteresse per i portafogli delle stesse vittime alle richieste di esborsi per importi crescenti, a fronte di rimborsi fantasma e di profitti che chiaramente non intervengono giammai.

Si tratta di un sistema estremamente subdolo, fatto di sottili tecniche di manipolazione psicologica e di pratiche fraudolente sempre più sofisticate che, sfruttando le potenzialità delle connessioni, consentono ai truffatori  di scavalcare completamente le barriere territoriali e interagire con un indeterminato numero di vittime.

In un siffatto scenario, ha operato più e più volte il nostro Team Avvocato Penalista h24 che si dedica all’assistenza legale di persone che patiscono truffe online. 

Come avrai potuto comprendere, quella esaminata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali in ambito di diritto nazionale e internazionale che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, nel caso in cui tu non sappia a chi rivolgerti in seguito ad una truffa online, affidarsi a un valido e qualificato Avvocato per Truffa online esperto nella materia giuridica trattata di modo che, fin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento alla tematica del falso trading online: leggi i casi risolti dal nostro Studio Legale.

Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati, il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri clienti.

Appurerai che la nostra massima disponibilità e reperibilità, la nostra totale dedizione, l’impegno professionale profuso consentono, il più delle volte, di raggiungere l’obiettivo prefisso.

Capirai perché molti assistiti nutrono tanta riconoscenza nei nostri confronti.

Lo Studio Legale Avvocato Penalista h24 rappresenta un punto fermo per le vittime di truffe online.

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Che cosa era successo?

La nostra cliente richiedeva l’assistenza dei professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista h24 in quanto riteneva di essere stata vittima di una truffa online, in relazione alla quale era stata indotta – attraverso avanguardistiche tecniche di adescamento contemplanti promesse di investimenti sicuri e garantiti e di profitti facili e considerevoli – ad investire nel settore delle criptovalute e a versare una cifra pari a euro 105.250,00 effettuando bonifici bancari su conti correnti esteri verosimilmente riconducibili ai presunti truffatori ed eseguendo transazioni su alcune delle più comuni Exchange di criptovaluta.

Prima di illustrarti l’approccio legale scelto dal nostro Team a supporto della nostra assistita, ti descrivo in breve il suo caso.

Contattata telefonicamente da utenze recanti prefisso estero, alla nostra cliente veniva spiegato che facendo operazioni di acquisto/vendita delle criptovalute, avrebbe potuto ottenere ingenti guadagni sfruttando l’attuale andamento del mercato.

Abbindolata dalle prospettive millantate dai sedicenti operatori e, al contempo, allettata dall’idea di generare profitti, la nostra assistita si determinava ad iscriversi alla fantomatica piattaforma di investimento e trading online denominata Axiancefx con pagina web, nel momento in cui è stata realizzata la truffa, rinvenibile al seguente indirizzo https://axiancefx.com/ (sito web di cui la Consob, nel mese di Aprile 2023, ha disposto l’oscuramento per abusiva offerta di servizi finanziari).

La nostra cliente veniva inoltre persuasa, con l’artificio di iniziare un percorso di acquisizione di conoscenze sugli investimenti, a registrarsi sulla piattaforma di investimento e trading online Bitcoin System, identificata con il dominio https://btcsystem.net (sito web di cui la Consob, nel mese di Ottobre 2023, ha disposto l’oscuramento per abusiva offerta di servizi finanziari).

La nostra assistita si convinceva altresì ad aprire un conto dapprima sulla  Exchange Coinbase, successivamente sulle Exchange KuCoin e Bitrizza. 

Inizialmente, la nostra cliente non titubava circa la reale consistenza di quanto delineatole, dell’assistenza ricevuta e delle operazioni raccomandate in quanto i suoi interlocutori (presunti) truffatori si mostravano disponibili ad intrattenere conversazioni pressoché giornalmente e a fornirle chiarimenti e consigli utili per la (presunta) attività di trading online, dimostrando grande esperienza in campo di mercato e di finanza ed estrema abilità a muoversi all’interno del panorama del trading.

La prospettiva della bontà dell’investimento veniva consolidata nella nostra assistita dai succulenti interessi maturati sui suoi risparmi che emergevano dal (presunto) wallet virtuale visualizzato sulla fantomatica piattaforma sponsorizzata.

Una volta carpita la fiducia della nostra cliente, le veniva evidenziata la possibilità di incrementare i suoi introiti mediante investimenti via via più consistenti.

In buona sostanza, le veniva fatto credere che maggiore era il capitale investito, maggiori sarebbero state le percentuali di guadagno.

La nostra assistita, avendo la possibilità di constatare l’ottimo andamento dei propri investimenti attraverso grafici dimostrativi dei profitti generati all’interno della piattaforma Axiancefx, si determinava dunque a investire cifre progressivamente più cospicue non comprendendo, invece, che la stessa piattaforma fosse gestita direttamente da remoto dai presunti truffatori e che facesse riferimento a movimentazioni di denaro non reali.

I pagamenti richiesti per gli investimenti avvenivano secondo due diverse modalità. Nello specifico, la nostra cliente effettuava bonifici dal proprio conto bancario a IBAN bancari esteri sistematicamente comunicati dai presunti truffatori e verosimilmente ad essi riconducibili. La stessa eseguiva bonifici giroconto dal proprio conto bancario ai conti accesi presso le diverse Exchange sopra menzionate al fine di acquistare criptovalute che provvedeva successivamente a trasferire nel suo (presunto) portafoglio virtuale associato alla fantomatica piattaforma sponsorizzata attraverso address wallets di volta in volta indicati dai presunti truffatori e verosimilmente da essi gestiti.

Tale evenienza non era nota alla nostra assistita la quale, potendo visualizzare soltanto la piattaforma su cui operava, era convinta che ogni pagamento corrisposto le avrebbe davvero permesso di conseguire ulteriori proventi.

Sempre più frequentemente, i presunti truffatori avanzavano tramite la piattaforma nuove richieste di ricarica del (presunto) wallet virtuale, onde consentire lo sblocco del sistema e proseguire la (presunta) attività di trading online.

Pertanto, effettuati ulteriori versamenti e non avendo più soldi a disposizione da investire, la nostra cliente formalizzava la sua richiesta di prelievo dei fondi depositati.

A questo punto, i presunti truffatori adducevano artefatti pretesti impeditivi di ottenere il capitale comprensivo di quanto realmente pagato e quanto (fittiziamente) guadagnato e inoltravano altresì continue richieste di denaro a titolo di tasse e commissioni con l’espediente di autorizzare le stesse operazioni di prelievo.

Solo a fronte di un esborso economico non indifferente, la nostra assistita prendeva piena cognizione del fatto che i presunti truffatori avevano semplicemente simulato l’esistenza di investimenti i quali, in realtà, non erano mai stati effettuati per suo conto; che la stessa piattaforma rappresentava uno stratagemma per indurla a versare denaro per importi sempre maggiori.

Decideva, dunque, di rivolgersi al nostro Studio Legale Avvocato Penalista h24 e di affidarsi a un avvocato crypto esperto nella materia delle criptovalute e delle truffe online.

A seguito di una pronta e scrupolosa consulenza, noi professionisti del Team Avvocato Penalista h24 comprendevamo immediatamente l’urgenza della situazione che ci era stata prospettata dalla nostra cliente e la necessità di predisporre le opportune azioni legali così da recuperare i fondi illecitamente sottratti alla stessa e assicurare i truffatori alla giustizia.

Era infatti assolutamente evidente, alla luce di tutto quello che avevamo avuto modo di constatare, che la nostra assistita avesse patito una truffa ben macchinata e che, nello specifico, nulla di quanto era stato corrisposto ai sedicenti brokers finanziari fosse mai stato realmente investito.

Invero, la nostra cliente aveva effettuato versamenti, attraverso diversi bonifici bancari, per conto di una fantomatica piattaforma di investimento e trading online a noi più volte segnalata, essendo quindi a noi ben noto il modus operandi dei presunti truffatori e la loro particolare abilità nel circuire ignari risparmiatori attraverso ingegnose tecniche manipolative e promesse di guadagni ingenti, facili e veloci. 

Noi avvocati specialisti dello Studio Legale Avvocato Penalista h24 provvedevamo dunque tempestivamente all’approfondimento di tutta la documentazione che ci veniva consegnata dalla nostra assistita, direzionando segnatamente la nostra indagine verso uno screening completo dei wallets utilizzati dalla stessa per inviare le valute virtuali ai presunti truffatori e riscontrando come questi ultimi avessero innescato una serie di transazioni a catena verso ulteriori address wallets, al fine di rendere maggiormente complessa e difficoltosa la tracciabilità della moneta.

Contestualmente, aiutavamo la nostra cliente nella redazione della denuncia/querela, a mezzo della quale veniva richiesto all’Autorità Giudiziaria di intercettare i flussi di denaro virtuale trasferito agli ignoti truffatori, di sequestrare le criptovalute oggetto del capitale illecitamente sottratto alla nostra assistita mediante apposita richiesta alle piattaforme di scambio, di raccogliere ogni informazione utile relativa all’identificazione dei soggetti titolari dei wallets ove confluito il denaro ovvero di svolgere ogni altra investigazione utile al fine di rinvenire il capitale oggetto della truffa online.

Questo è il Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani a carico di un falso broker albanese, presunto responsabile – verosimilmente in concorso con ignoti – della truffa afferente al finto trading online ordita ai danni della nostra cliente.

L’atto, frutto di un approfondito lavoro investigativo e di una rigorosa attività processuale, rappresenta un importante tassello nel contrasto alle frodi finanziarie online e un monito per chiunque intenda operare in ambito speculativo in maniera illecita.

Quali sono i reati contestati al falso broker?

Per opportuna conoscenza, ti indico le ipotesi di reato per le quali il presunto truffatore albanese è stato rinviato a giudizio:

  • Art. 110 c.p.
  • Art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. in relazione alla circostanza di cui all’Art. 61 n. 5 c.p.
  • Art. 61 n. 7 c.p.

Cosa stabiliscono in concreto tali norme?

  1. L’Art. 110 c.p. – rubricato “Pena per coloro che concorrono nel reato” – stabilisce che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

Affinché possa validamente costituirsi il concorso di persone nel reato è necessario il ricorrere di quattro requisiti:

  • Pluralità di agenti: il reato deve di fatto compiersi attraverso la collaborazione di almeno due soggetti;
  • Realizzazione del fatto tipico: tutti i partecipanti devono contribuire, anche in misura minima, alla commissione del reato. Ciascuno risponde interamente della violazione della norma penale realizzata, anche solo a livello di tentativo, non essendo specificamente richiesto che il reato sia consumato;
  • Contributo concorsuale: non è rilevante né in quale fase viene prestato detto contributo né il ruolo rivestito da ogni singolo concorrente. Ciò che incide è che si tratti di un contributo diretto alla comune realizzazione del reato – sulla base di una valutazione ex ante – ed almeno in astratto causalmente rilevante. Può manifestarsi come un contributo materiale (partecipazione alla preparazione e all’esecuzione del reato) o come un contributo morale (sotto forma di impulso psicologico ad un fatto materialmente commesso da altri, istigando o determinando altri a commettere un reato);
  • Requisito soggettivo o volontà di cooperare nel reato: un soggetto può essere ritenuto responsabile di concorso materiale o morale nel reato se ha la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere con altri alla commissione del reato. Si reputa dunque necessario il dolo diretto, con esclusione di quello meramente eventuale.

La norma esplicita quindi il principio della pari responsabilità dei compartecipanti, non suddividendo a monte gli apporti causali dei concorrenti, riconducendo invece all’ipotesi di concorso tutte le condotte che causalmente hanno determinato l’evento lesivo. Con ciò si intende che non vi è una predeterminazione legislativa dei vari ruoli (autore, mero partecipe, istigatore) ma l’effettivo contributo causale rileverà solo in seguito, nel momento di quantificazione della pena.

L’ipotesi delittuosa in parola è stata contestata dal Pubblico Ministero nel caso de quo, avendo il falso broker verosimilmente operato in concorso con altri soggetti (non ancora identificati) per la realizzazione del medesimo disegno criminale.

  1. L’Art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p. – rubricato “Truffa” – in relazione alla circostanza aggravante comune di cui all’Art. 61 n. 5 c.p. – dispone quanto segue: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5 c.p.”. Siffatta aggravante sussiste quando il reato viene compiuto attraverso contatti telematici a distanza che non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e l’affidabilità del venditore né l’esistenza del bene offerto. Tale aggravante permane anche in presenza di successivi contatti telefonici tra le parti, venendo meno solo qualora si realizzino incontri di persona che eliminino la distanza fisica tra venditore e acquirente. La condotta tipica si realizza attraverso la pubblicazione di falsi annunci su piattaforme online, seguiti da comunicazioni tramite e-mail e via telefono con le vittime, utilizzando utenze intestate a soggetti inesistenti per mascherare la propria identità (Tribunale penale Torino sentenza n. 1301 del 9 luglio 2021). E’ chiaro che la giurisprudenza abbia riconosciuto come l’uso di piattaforme digitali permette di attuare il raggiro con maggiore efficacia, rendendo più arduo per le vittime riconoscere l’inganno e, allo stesso tempo, complicando le indagini.

L’ipotesi delittuosa in parola è stata contestata dal Pubblico Ministero nel caso de quo, avendo il falso broker verosimilmente “profittato delle circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” della nostra assistita effettuando – a mezzo di utenze telefoniche attivate in Stati esteri nonché utenze telefoniche successivamente rivelatesi inesistenti – trattative a distanza che gli hanno procurato una posizione di favore, consentendogli di schermare la propria identità, di non sottoporre il bene asseritamente posto in vendita ad alcun efficace controllo preventivo da parte della persona offesa e di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta.

  1. L’Art. 61 comma 1 n. 7 c.p. – rubricato “Circostanze Aggravanti Comuni” – si configura quando la somma di denaro oggetto della condotta fraudolenta è di entità tale da poter consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno. Ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, qualora la condotta delittuosa risulti unitaria, deve essere considerata l’intera somma complessivamente sottratta mediante artifizi e raggiri, indipendentemente dalle diverse modalità e tempistiche di consegna del denaro (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24497 del 7 giugno 2023). Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dal sopra menzionato articolo, l’entità oggettiva del danno patrimoniale assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47002 del 2021).

L’aggravante in parola è stata contestata dal Pubblico Ministero nel caso de quo, avendo il falso broker cagionato alla nostra cliente “un danno patrimoniale di rilevante gravità”.  

Perché le criptovalute risultano così attraenti per gli scammers?

Le truffe afferenti al mercato delle criptovalute rappresentano un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale che, purtroppo, sta crescendo in modo esponenziale.

L’instaurazione di procedimenti penali in ambito nazionale e internazionale, cui seguono sentenze di condanna nei confronti degli autori delle truffe crypto, dimostra la volontà a livello mondiale di combattere in maniera molto seria il cybercrime, essendo del tutto evidente che denunciare immediatamente l’accaduto e consentire ai pool investigativi di svolgere le loro attività di accertamento costituisca un elemento di fondamentale importanza per riuscire a ottenere concreti risultati processuali.

Lo sviluppo di risposte di policy efficaci in merito alle sfide poste dalle valute virtuali è ancora in una fase embrionale ed è altamente presumibile che, nei prossimi anni, interverranno ulteriori sviluppi.

Si parla di un settore difficile da disciplinare, rientrando nella competenza di differenti soggetti pubblici in ambito nazionale e operando, al contempo, su scala globale. Molti sistemi di scambio sono completamente opachi e attivi al di fuori del sistema finanziario convenzionale, fattore che rende difficile monitorarne l’operatività.

La problematica principale che i legislatori nazionali ed europei sono chiamati ad affrontare con specifico riferimento alla criptomoneta riguarda dunque la tutela del cliente, il quale – specialmente nel mercato digitale – ad oggi si trova in una posizione del tutto debole, in quanto priva di qualsivoglia garanzia oltre che di adeguata informazione.

L’assenza di cultura finanziaria nella maggior parte della popolazione rappresenta un terreno assai fertile di cui i truffatori si servono per attuare il loro proposito criminoso: svuotare le tasche di ignari risparmiatori.

Le truffe finanziarie nel 2024 hanno registrato un aumento del 12%, con un totale di 137 milioni di euro di profitti illeciti derivanti da attività online rispetto ai 114 milioni di euro del 2022. Secondo la Consob, nel marzo 2024, circa 1,3 milioni di italiani possedevano cripto-attività, per un valore totale superiore ai 2,7 miliardi di euro. Inoltre l’Autorità ha evidenziato che, nel biennio 2022-2024, è più che raddoppiato il numero dei risparmiatori che investono in criptovalute, spesso senza una piena conoscenza di tali assets, esponendosi così a maggiori rischi.

Chissà quante volte ti sarà capitato di sentir parlare di valuta virtuale e di non sapere bene di cosa si tratti.

Secondo gli esperti di economia e di mercato, le valute digitali rappresentano un ecosistema finanziario alternativo che potrebbe nel prossimo futuro utilmente trasformare in modo radicale il sistema economico vigente.

Di seguito, ti propongo un sunto degli aspetti caratteristici delle criptovalute, partendo dalla definizione che dà delle stesse il legislatore italiano nell’art. 1 del dlgs 231/2007 modificato dal d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, dove la moneta virtuale viene definita (cfr. lett. qq) “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da una autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Si tratta quindi di valute che si generano e si scambiano esclusivamente per via telematica; che non hanno corso legale e dunque l’accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria; che possono essere utilizzate, per la loro natura proteiforme, sia come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e di servizi sia come strumenti finanziari con finalità di investimento.

Le criptovalute non sono regolate da enti centrali governativi, sono generalmente emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole proprie a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire. Si parla di “sistema finanziario decentralizzato”.

Si basano, inoltre, sulla tecnologia della Blockchain (in italiano si traduce letteralmente “catena di blocchi”), un registro pubblico che può memorizzare in ordine cronologico le transazioni tra due parti in modo sicuro (mediante l’uso della crittografia), verificabile e permanente. I partecipanti al sistema vengono definiti “nodi” e sono connessi tra di loro in maniera distribuita. Per facilitarti la comprensione, immagina un insieme di blocchi fra loro concatenati: ogni blocco è identificato da un codice, racchiude le informazioni di una serie di transazione e contiene il codice del blocco precedente, così che sia possibile ripercorrere la catena a ritroso, fino al blocco originale. Tutti i nodi della rete memorizzano tutti i blocchi e quindi tutta la Blockchain.

Una volta emesse, le valute virtuali possono essere acquistate e/o vendute su una piattaforma di scambio (cosiddetta Exchange Platform) utilizzando denaro a corso legale.

Ove vi sia il consenso tra i partecipanti alla relativa transazione, le stesse possono essere scambiate in modalità peer-to-peer ossia tramite negoziazione diretta tra acquirente e venditore, senza necessità di intermediari.

Le criptovalute offrono certamente molti potenziali vantaggi, tra cui una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, promuovendo l’inclusione finanziaria e consentendo anche a investitori non esperti di operare a livello internazionale.

Tuttavia, altrettanto numerosi sono gli svantaggi associati alle valute digitali.

Innanzitutto, l’elevata volatilità dei prezzi cui sono soggette, con fluttuazioni molto ampie anche all’interno delle stesse giornate, può condurre sia a guadagni rapidi sia a perdite altrettanto significative.

Inoltre, il sistema di negoziazione decentralizzato permette agevolmente di sfuggire a qualsiasi forma di vigilanza o di intermediazione.

Le piattaforme di scambio su cui si acquistano e vendono valute virtuali non sono attualmente regolamentate. L’assenza di un quadro giuridico preciso determina l’impossibilità di attuare un’efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi dei consumatori/investitori, i quali possono, pertanto, trovarsi a dover subire importanti perdite economiche, ad esempio in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme online di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali (cosiddetti e-wallets).

In un contesto di assenza di obblighi informativi e di regole di trasparenza, le piattaforme di scambio sono altresì esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza: esse, infatti, a differenza degli intermediari autorizzati, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi online, abusi di mercato ed esposizione al cybercrime.

Per di più, la natura relativamente anonima delle valute digitali (sistema cosiddetto “permissionless”) e l’assenza di un qualsivoglia controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito ostacolano l’individuazione dei flussi di denaro oggetto di condotte fraudolente e intralciano la persecuzione dei responsabili delle truffe online, rendendo le criptovalute uno strumento ormai privilegiato dai cyber-criminali, i quali le utilizzano per occultare i proventi ottenuti illecitamente.

In questo quadro colmo di dubbi e zone grigie – considerate la frammentarietà e la disomogeneità dei primi cenni di risposta normativa – il legislatore europeo è recentemente intervenuto mediante l’introduzione di una serie di misure regolatorie comuni a tutti i paesi membri. Le novità comportano alcuni cambiamenti in termini di tutela per chi acquista e vende cripto-attività.

A tal proposito, il Regolamento MiCA (Regolamento sui Mercati delle Criptovalute) – approvato nel 2023 – è pensato per fornire trasparenza, uniformità e sicurezza nel campo delle risorse digitali. Si tratta di un progetto di legge che mira a creare un quadro giuridico onnicomprensivo per la regolamentazione dei mercati delle criptovalute all’interno dell’UE, allo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria.

Detto regolamento ha preso spunto da alcune delle migliori pratiche già presenti nelle normative sui mercati finanziari per poi applicarle al settore delle criptovalute con gli opportuni adattamenti.

Il MiCA introduce un sistema di vigilanza multilivello che integra il controllo diretto delle autorità nazionali – Consob e Banca d’Italia – con la supervisione e il coordinamento in ambito europeo da parte dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) e dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (Esma).

In breve, il regolamento in parola impone standard di trasparenza e obblighi di registrazione per gli emittenti di cripto-attività e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività. Gli stessi sono soggetti alla normativa antiriciclaggio e sono obbligati a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia eventuali transazioni sospette per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Sono previste sanzioni penali in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento in materia di accesso al mercato. Inoltre, sono previste specifiche sanzioni amministrative per i casi di abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

In sostanza, gli obiettivi principali del MiCA sono:

  • Sostituire le normative individuali previste dalle diverse nazioni dell’UE con un quadro unificante e completo;
  • Stabilire regole più chiare per i fornitori di servizi di cripto-asset e per gli emittenti di token;
  • Fornire maggiore certezza nella regolamentazione delle valute digitali laddove non ci sia copertura da parte della normativa finanziaria vigente in modo da ridurre le probabilità di manipolazioni e frodi e facilitare lo sviluppo e la competitività della cripto-attività in Europa.

Sembra, al riguardo, auspicabile che le autorità calibrino i contenuti delle future normative in modo da affrontare adeguatamente i rischi, senza, tuttavia, soffocare oltremodo l’innovazione. Gli organismi internazionali stanno giocando un ruolo importante nell’identificazione e nella valutazione dei “pericoli” connessi alle criptovalute e potrebbero senz’altro contribuire a facilitare il processo di sviluppo e di affinamento delle politiche regolatorie a livello nazionale, per il tramite di accordi di cooperazione internazionale in settori quali lo scambio di informazioni e lo svolgimento di indagini nel perseguimento dei reati transfrontalieri.

Tuttavia, senza una diffusa educazione finanziaria, anche le migliori norme risultano inefficaci.

E’ evidente, dunque, quanto sia urgente contrastare prima di tutto la disinformazione nel settore delle valute virtuali.

Tale strategia, combinata a una migliore ed organica conoscenza delle regole e della sub–cultura che permea l’organizzazione delle truffe online, può certamente consentire di strutturare con massimo profitto l’azione preventiva.

Per permetterti di approfondire la materia delle criptovalute e per fornirti consigli utili al fine di riconoscere ed evitare le truffe online ad esse correlate, ti lascio i seguenti link da cui puoi accedere agli articoli presenti sul nostro sito internet Avvocato Penalista h24, costantemente aggiornato:

Abbiamo trattato anche sul nostro canale YouTube questi argomenti.

Truffa online e Trading online. Come recuperare i soldi. Crypto Bitcoin – YouTube

Perchè scegliere lo Studio Legale Avvocato Penalista h24 se sei vittima di una truffa online?

Abbiamo affrontato diversi casi di truffa rapportabili a quello che hai appena letto e ti consigliamo di prestare molta attenzione: prima di fare qualsiasi passo, soprattutto quando decidi di effettuare degli investimenti importanti, consulta il nostro Team Avvocato Penalista h24 di esperti in materia. Una consulenza online h24 preventiva può salvare i risparmi che hai duramente raccolto nel corso della tua vita.

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