Le truffe online afferenti al falso investimento sono una problematica di grande rilevanza e attualità, rappresentando una pratica ormai dilagante.
La rete pullula di sedicenti trading guru, i quali propinano false consulenze su investimenti per conto di piattaforme che in realtà fungono da specchietto per le allodole affinché ignari risparmiatori ingenuamente versino ingenti somme di denaro.
I presunti brokers seducono con la chimera dei guadagni fuori mercato senza fatica, macchinando artatamente un complesso e ben congegnato schema fraudolento realizzato verosimilmente in maniera seriale e attraverso un sodalizio criminale in cui ogni membro ha uno specifico compito: adescamento; gestione delle piattaforme truffaldine; trasferimento e occultamento dei fondi illeciti.
Una strategia elaborata nei minimi dettagli: dai consigli apparentemente imparziali per investimenti redditizi alla fidelizzazione delle vittime alla fantomatica piattaforma di trading sponsorizzata; dall’artificioso disinteresse per i portafogli delle stesse vittime alle richieste di esborsi per importi sempre crescenti, a fronte di rimborsi fantasma e di guadagni che chiaramente non intervengono giammai.
Ecco gli “ingredienti” del lato oscuro del trading online.
In un siffatto scenario, ha operato più e più volte il nostro Team Avvocato Penalista h24 che si dedica all’assistenza legale di persone che patiscono truffe online. Nel caso de quo, l’intervento degli specialisti dello Studio Legale Avvocato Penalista h24 ha condotto a un risultato gratificante: il recupero da una banca estera di parte del denaro illecitamente sottratto al nostro assistito per un importo pari a euro 10.806,00.
Vuoi saperne di più? Continua a leggere l’articolo.
Come avrai potuto comprendere, quella esaminata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi a un valido e qualificato Avvocato per Truffa online esperto nella materia giuridica trattata di modo che, fin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento alla tematica delle truffe online di falso investimento: leggi i casi risolti del nostro studio legale.
Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati, il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti. Appurerai che la nostra massima disponibilità e reperibilità, la nostra totale dedizione, l’impegno professionale profuso consentono, il più delle volte, di raggiungere l’obiettivo prefisso.
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Il caso del nostro assistito
Il nostro assistito veniva adescato tramite contatto telefonico da parte di una utenza recante prefisso riconducibile al Regno Unito che proponeva l’iscrizione alla piattaforma di investimento e trading online FTSEPrep – identificata con il dominio http://webtrader.ftseprep.com/ (sito web attualmente non più censito in Google) -, prospettando la possibilità di investimenti sicuri e garantiti e guadagni facili e considerevoli.
Allettato dall’idea di generare profitti, il nostro cliente si determinava ad avviare le procedure di registrazione.
Successivamente all’iscrizione, il nostro assistito veniva contattato – sia tramite piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp sia telefonicamente – da un sedicente broker che si presentava come suo consulente di riferimento.
Con l’espediente di dover attivare le operazioni di trading, venivano richiesti al nostro cliente i documenti di riconoscimento che purtroppo indebitamente cedeva.
Il nostro assistito, inizialmente, non titubava circa la reale consistenza di quanto prospettatogli, dell’assistenza ricevuta e delle operazioni raccomandate in quanto il sedicente consulente si mostrava disponibile ad intrattenere conversazioni pressoché giornalmente e a fornirgli chiarimenti e consigli utili per la (presunta) attività di trading online, dimostrando grande esperienza in campo di mercato e di finanza ed estrema abilità a muoversi all’interno del panorama del trading.
La prospettiva della bontà dell’investimento veniva consolidata nel nostro cliente dai succulenti interessi maturati sui suoi risparmi che emergevano dal (presunto) wallet virtuale visualizzato sulla piattaforma sponsorizzata.
Una volta carpita la fiducia del nostro assistito, gli veniva illustrata la possibilità di incrementare i suoi introiti mediante investimenti via via più consistenti.
In particolare, il nostro cliente si determinava a partecipare, dietro indicazione del presunto broker con cui era in contatto, a un fantomatico progetto a lungo termine che assicurava lauti profitti, stipulando un artefatto contratto di investimento.
Il nostro assistito, avendo la possibilità di constatare l’ottimo andamento dei propri investimenti attraverso grafici dimostrativi dei guadagni generati all’interno della piattaforma FTSEPrep, veniva dunque convinto ad inviare somme di denaro per importi sempre crescenti non comprendendo, invece, che la piattaforma fosse gestita direttamente da remoto dai truffatori e che facesse riferimento a movimentazioni di denaro non reali.
I pagamenti richiesti per gli investimenti dovevano essere effettuati tramite bonifici bancari nei confronti di società estere, su IBAN bancari esteri riconducibili ai truffatori (su conti correnti aperti dagli stessi presso Istituti di Credito transnazionali).
Tale circostanza non era nota al nostro cliente il quale, potendo visualizzare soltanto la piattaforma su cui operava, era convinto che ogni pagamento corrisposto gli avrebbe davvero consentito di conseguire ulteriori proventi.
Sempre più frequentemente i truffatori avanzavano tramite la piattaforma nuove richieste di ricarica del (presunto) wallet virtuale, onde consentire lo sblocco del sistema e proseguire l’attività di trading online.
Pertanto, effettuati ulteriori versamenti e non avendo più soldi a disposizione da investire, il nostro assistito formalizzava la sua richiesta di prelievo dei fondi depositati.
Tuttavia, i truffatori adducevano artificiosi pretesti impeditivi di ottenere il capitale comprensivo di quanto realmente pagato e quanto (fittiziamente) guadagnato e inoltravano altresì continue richieste di denaro a titolo di tasse e/o commissioni con l’espediente di autorizzare le stesse operazioni di prelievo.
A questo punto, il nostro cliente avviava una ricerca autonoma atta a reperire notizie afferenti alla fantomatica piattaforma di investimento e trading online FTSEPrep: appurava la natura truffaldina della stessa e realizzava che il suo caso era assolutamente speculare a quello di molte altre ignare vittime.
Nello specifico, capiva che i truffatori avevano semplicemente simulato l’esistenza di investimenti i quali, in realtà, non erano mai stati effettuati per suo conto; che la stessa piattaforma rappresentava solo uno stratagemma per indurlo a versare denaro per importi sempre maggiori.
Decideva, dunque, di rivolgersi al nostro Studio Legale Avvocato Penalista H24 e affidarsi a un avvocato esperto nella materia delle truffe online di falso investimento per avviare un’azione legale volta al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
L’approccio scelto dal nostro Team Avvocato Penalista h24 a tutela del nostro assistito
Una volta che ci veniva prospettata la situazione assolutamente delicata, comprendevamo immediatamente l’urgenza del caso essendo perfettamente evidente, alla luce di tutto quello che avevamo avuto modo di constatare, che il nostro assistito avesse patito una truffa ben orchestrata e che, nello specifico, nulla di quanto era stato corrisposto ai sedicenti brokers finanziari fosse mai stato realmente investito.
Il nostro cliente aveva infatti effettuato versamenti, attraverso diversi bonifici bancari, per conto di una fantomatica piattaforma di investimento e trading online a noi più volte segnalata, essendo quindi a noi ben noto il modus operandi dei truffatori e la loro particolare abilità nel circuire ignari risparmiatori attraverso ingegnose tecniche manipolative e promesse di guadagni ingenti, facili e veloci.
Noi professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista H24 provvedevamo tempestivamente all’approfondimento di tutta la documentazione che ci veniva consegnata dal nostro assistito per intraprendere delle azioni legali volte al recupero dei fondi illecitamente sottratti allo stesso nella truffa online afferente al falso investimento perpetrata ai suoi danni.
In particolare, procedevamo ad un’analisi completa dei versamenti che il nostro cliente, come già precedentemente argomentato nell’articolo in lettura, aveva corrisposto a favore di società estere realmente esistenti attraverso bonifici bancari su conti correnti aperti presso Istituti di Credito che si trovavano fuori dal territorio nazionale.
Analizzando il materiale che avevamo a nostra disposizione, notavamo prontamente che detti versamenti facessero riferimento a società di diritto effettivamente operanti all’estero le quali, paradossalmente, si trovavano beneficiarie di pagamenti da parte del nostro assistito nonostante avessero un oggetto sociale del tutto differente rispetto a quello relativo agli investimenti online.
Ci concentravamo dunque sulla formulazione di richieste stragiudiziali di rimborso delle somme indebitamente corrisposte dal nostro cliente agli Istituti Bancari ove erano stati aperti i rapporti di conto corrente, informando gli stessi di tutto quanto si era verificato e del fatto che i versamenti avessero relazione con la truffa online di falso investimento di cui era rimasto vittima il nostro assistito.
All’interno delle richieste stragiudiziali, infatti, dimostravamo che tutti i pagamenti del nostro cliente fossero stati effettuati per dei (presunti) investimenti online e che, chiaramente, detta attività non coincideva minimamente con l’oggetto sociale delle società estere beneficiarie degli stessi pagamenti, fornendo in tal modo la prova che le menzionate società fossero semplicemente uno strumento utilizzato dai truffatori per avocare i soldi illecitamente sottratti alle vittime delle truffe online afferenti a falso investimento e provvedere, in tal modo, al successivo riciclaggio del denaro.
Detta circostanza si è rivelata di fondamentale importanza poiché ha permesso agli Istituti Bancari di segnalare i conti correnti e di bloccarne l’operatività, permettendo al nostro assistito di rientrare in possesso immediatamente di una parte delle somme che aveva indebitamente destinato al falso investimento online.
A tal proposito lo Studio Legale Avvocato Penalista H24 segnala che, dopo aver garantito specifica documentazione della truffa subita dal nostro cliente e dell’attività illecita posta in essere dai truffatori per conto della piattaforma truffaldina, uno degli Istituti Bancari esteri su cui era stato aperto il rapporto di conto corrente da parte degli stessi truffatori ha deciso di provvedere al rimborso parziale del denaro ingiustamente versato dal nostro assistito.
Questo è il messaggio con il quale l’Ufficio Anti Money Laundering dell’Istituto di Credito comunicava al nostro cliente il rimborso di parte dei soldi illecitamente sottratti con il falso investimento online.
Aver provveduto al recupero parziale del denaro a favore del nostro assistito, averlo aiutato a non perdere del tutto i risparmi duramente raccolti nel corso della sua vita rappresenta per il nostro Team Avvocato Penalista H24 la migliore soddisfazione e la più grande ricompensa.
Di seguito, la conversazione su piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp attraverso cui il nostro cliente ci avvisava di aver ricevuto, mediante bonifico, la cifra pari a euro 10.806,00.
Se anche tu ritieni di essere stato truffato attraverso le modalità narrate, affidati a un esperto avvocato per il recupero del tuo capitale.
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Falso trading online: un fenomeno criminale che non accenna a diminuire
Nel caso di specie su esposto, le condotte realizzate ai danni del nostro assistito assumono all’evidenza i caratteri tipici di una truffa online di falso investimento.
Per il tramite del nostro patrocinio, è stato ottenuto il recupero di 10.806,00 euro quale parte dell’ammontare indebitamente versato.
Il raggiro ordito a discapito del nostro cliente è l’ennesima conferma che le truffe afferenti al falso trading online rappresentano un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, purtroppo in netta crescita.
Un campo minato, fatto di pratiche fraudolente sempre più sofisticate che polverizzano i risparmi di una vita di chi si lascia sedurre dalle promesse di guadagni mirabolanti a fronte di crescenti richieste di denaro camuffate da investimenti a rischio zero e si fa trascinare in un gioco perverso da cui è possibile tirarsi fuori solo mettendosi in mani esperte.
Il meccanismo di truffa si articola idealmente in diverse fasi, ciascuna delle quali contribuisce a rafforzare l’inganno perpetrato ai danni delle vittime.
Nello schema ricorrente, la truffa nasce da un contatto diretto tra vittima e truffatore attraverso:
- Chiamate promozionali da parte di utenze recanti generalmente prefisso straniero;
- Messaggi privati tramite le più diffuse piattaforme di messaggistica istantanea Whatsapp/Telegram;
- App di incontri;
- Annunci sulle comuni piattaforme social Facebook/Instagram;
- Banner pubblicitari accattivanti sponsorizzanti proposte di investimenti create ad hoc grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende.
L’operatore di turno, presentandosi come broker esperto e qualificato, illustra la possibilità di investimenti certi e garantiti e di fruttuosi guadagni proponendo l’iscrizione a una piattaforma sponsorizzata di trading online.
Spinta dalla volontà di gestire nella maniera più appropriata i propri risparmi e avere la possibilità di trarne vantaggiosi profitti e, al contempo, allettata dalle prospettive ingegnosamente offerte, la vittima si determina a procedere alla registrazione sulla fantomatica piattaforma, su cui la stessa crede di visualizzare il proprio wallet virtuale.
Fin da principio, il truffatore promette miracoli finanziari a fronte di un piccolo investimento iniziale. La vittima, seppur avesse il minimo sospetto potesse trattarsi di una truffa ai suoi danni, accetta il rischio lasciandosi convincere dall’idea che nella peggiore delle ipotesi la perdita sarà irrisoria.
Il fantomatico broker pone in essere una serie di subdole operazioni artificiosamente indirizzate a instillare credibilità e a carpire la fiducia della vittima.
In particolare, si pone disponibile a intrattenere conversazioni quotidiane, a fornire chiarimenti utili, a consigliare le migliori strategie di investimento utilizzando la piattaforma sponsorizzata, spingendosi – per far apparire tutto in regola – a condividere informazioni personali oltre ai suoi recapiti telefonici e/o all’indirizzo e-mail. Abbindola, dunque, la vittima dimostrando grandi doti persuasive ed estrema abilità a muoversi all’interno del panorama del trading e altresì mostrandole grafici relativi all’andamento dei mercati e agli ingenti (falsi) guadagni ottenuti da altre persone. La vittima ha l’effettiva percezione di trovarsi all’interno di un sistema rodato e strutturato, gestito da operatori seri e affidabili, e finisce per determinarsi a intraprendere l’attività di (presunto) trading online acquistando criptovalute associate alla blockchain in cui ha intenzione di investire. Con espedienti di ogni tipo, la stessa vittima può essere altresì indotta:
- A cedere i documenti di riconoscimento e a condividere dati sensibili;
- Ad accendere un nuovo conto presso una Banca diversa da quella di appartenenza, persuasa dal pretesto adducente la necessità di avere un solo conto dedicato alla piattaforma;
- Ad aprire un conto su una delle comuni Exchange per la conversione di euro in USDT;
- A scaricare l’applicazione Anydesk per il controllo da remoto del proprio dispositivo, affidandosi all’esperienza millantata dal sedicente broker.
Persuasa dell’affidabilità del presunto consulente nonché estasiata dai profitti mostrati all’interno della piattaforma e sicura del fatto che la stessa continui a generare guadagni, la vittima accondiscende alle richieste del truffatore di incrementare i propri investimenti.
I fantomatici investimenti vengono effettuati tramite versamenti su conti correnti aperti in Italia e/o all’estero ovvero attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute (su presunti wallets virtuali riconducibili agli stessi truffatori).
Spesso, le richieste di denaro sono supportate da documentazioni e comunicazioni false che contribuiscono a tenere nell’inganno la vittima e a ottenere sempre più soldi.
Inizialmente, dal (presunto) wallet virtuale della piattaforma emergono succulenti interessi maturati sui risparmi, fattore che consolida nella vittima la bontà dell’investimento.
Le richieste di pagamento diventano, tuttavia, sempre più incalzanti fino ad essere materialmente insostenibili. Per di più, accumulata una cifra considerevole nel proprio (presunto) portafoglio virtuale, la vittima generalmente decide di monetizzare i propri guadagni, desiderosa di incassare le percentuali maturate. Tuttavia, a fronte delle richieste di prelievo, vengono rappresentate dal truffatore fasulle complicazioni che impediscono di ottenere il capitale comprensivo di effettivi investimenti e (fittizi) guadagni e vengono altresì inoltrate continue richieste di denaro a titolo di tasse e/o commissioni con l’espediente di sbloccare i fondi depositati.
La leva psicologica gioca come sempre un ruolo fondamentale: la vittima, sentendosi minacciata dalla possibilità – rappresentata dal sedicente broker e spesso supportata da fake e-mail provenienti dalle più svariate Governance – di bloccare tutto il capitale investito e vedere svaniti, dunque, i risparmi di una vita, si presta a versare le somme richieste.
Per contro, il prelievo non viene accordato. Anzi, le richieste di pagamento proseguono, artificiosamente giustificate dalla più fantasiosa aneddotica. In alternativa, può accadere che il truffatore diventi sempre più sfuggente, fino a defilarsi completamente.
Di conseguenza, solo dopo aver subito un esborso economico non indifferente, la vittima prende coscienza di essere stata truffata.
I grafici dimostrativi dei guadagni generati all’interno della piattaforma non corrispondono alla realtà e hanno avuto il solo scopo di indurla a corrispondere denaro per importi sempre maggiori, ingolosita dai finti profitti derivanti dalla (presunta) attività di trading.
Nessun investimento è stato fatto per suo conto.
La piattaforma afferisce a movimentazione non reale e funge semplicemente da specchietto per le allodole affinché ignari risparmiatori ingenuamente versino ingenti somme di denaro.
Interessante è l’intervento giurisprudenziale (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26775 del 14 luglio 2021) secondo cui in tema di truffa, gli artifici e raggiri rilevanti ai fini della configurazione del reato non si esauriscono nella produzione di falsa documentazione o nella manipolazione di dati contabili, ma possono consistere anche nella falsa rappresentazione delle proprie qualità professionali e competenze tecniche, quando tale condotta sia idonea a carpire la fiducia delle potenziali vittime e sia causalmente efficiente nell’indurle in errore. In particolare, nel caso di investimenti finanziari, il presentarsi falsamente come esperto di trading finanziario e inventore di sistemi di negoziazione in grado di garantire elevati rendimenti costituisce un artificio penalmente rilevante, non potendosi invocare il concetto di dolus bonus tipico delle trattative commerciali quando la condotta dell’agente si fondi interamente su una rappresentazione mendace delle proprie qualifiche e capacità professionali. L’ingiusto profitto causalmente collegato a tale condotta comprende non solo le somme versate dalle vittime a seguito della produzione di falsi rendiconti attestanti rendite inesistenti, ma anche quelle erogate nella fase iniziale del rapporto sulla base dell’affidamento riposto nelle millantate competenze dell’agente. La natura intrinsecamente aleatoria del contratto di investimento non esclude la configurabilità del reato quando l’attività di intermediazione finanziaria sia svolta da un soggetto privo delle necessarie qualifiche professionali, il quale mente circa le proprie competenze tecniche e la reale natura speculativa dell’operazione.
Le figure di reato rapportabili ai casi di truffe online afferenti a falso investimento
Tra le figure di reato perpetrate ai danni delle vittime di falso trading online sussiste innanzitutto la Truffa ex art. 640 c.p.. Si tratta di un reato posto a tutela del patrimonio che certamente risulta offeso dalla condotta posta in essere dai truffatori, i quali inducono le vittime a corrispondere denaro per importi sempre maggiori su IBAN bancari riconducibili agli stessi truffatori, a fronte della garanzia del capitale investito e della promessa di lauti guadagni che, chiaramente, non intervengono giammai. Che la garanzia di profitto sia solo un espediente per persuadere le stesse vittime a versare il denaro emerge allorquando viene richiesta l’immissione di sempre maggiore capitale.
Essendo la menzionata truffa stata commessa a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione dei truffatori e a facilitare il perpetuarsi del reato in modo più rapido e meno tracciabile, si può ritenere pacificamente integrato il delitto di Truffa aggravata di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 ter c.p..
Per di più, ricorre l’aggravante comune della Minorata difesa ex art. 61 comma 1 n. 5 essendo le vittime in una posizione di effettivo svantaggio rispetto ai truffatori (i quali appunto consapevolmente ricorrono allo strumento della rete che consente loro di schermare facilmente la propria identità e di sottrarsi in modo agevole alle eventuali conseguenze penali), il che è ampiamente dimostrato dal fatto che i versamenti effettuati dalle vittime sono indirizzati a conti/portafogli virtuali riferibili a soggetti ignoti. L’aggravante sussiste dunque quando il reato viene commesso attraverso contatti telematici a distanza che non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e l’affidabilità del venditore né l’esistenza del bene offerto. Tale aggravante permane anche in presenza di successivi contatti telefonici tra le parti, venendo meno solo qualora si realizzino incontri di persona che eliminino la distanza fisica tra venditore e acquirente. La condotta tipica si realizza attraverso la pubblicazione di falsi annunci su piattaforme online, seguiti da comunicazioni tramite e-mail e via telefono con le vittime, utilizzando utenze intestate a soggetti inesistenti per mascherare la propria identità (Tribunale penale Torino sentenza n. 1301 del 9 luglio 2021).
Ricorre altresì l’aggravante comune del Danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 comma 1 n.7 allorquando i truffatori, a fronte delle tempestive e pertinenti richieste disposte dalle vittime a più riprese, non provvedono alla restituzione di alcun importo corrisposto dalle stesse. Tanto è sicuramente sufficiente ad integrare l’aggravante in parola che si configura quando la somma di denaro oggetto della condotta fraudolenta è di entità tale da poter consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno. Ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, qualora la condotta delittuosa risulti unitaria, deve essere considerata l’intera somma complessivamente sottratta mediante artifizi e raggiri, indipendentemente dalle diverse modalità e tempistiche di consegna del denaro (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24497 del 7 giugno 2023). Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del Danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47002 del 2021).
Si ritiene, inoltre, assolutamente verosimile la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminale ossia di una struttura organizzativa stabile volta alla commissione – con modalità seriale – di truffe afferenti al falso trading online, attraverso un sistema gerarchico in cui ogni membro ha uno specifico compito: adescamento; gestione delle piattaforme truffaldine; trasferimento e occultamento dei fondi illeciti. Ciò rientra a pieno titolo nello schema delineato dall’art. 416 c.p. che disciplina l’Associazione per delinquere. Essendo il gruppo criminale organizzato impegnato in truffe online in più di uno Stato, si può riscontrare l’aggravante della transnazionalità per la commissione di un programma criminoso indeterminato.
La condotta dei truffatori integra altresì il reato di Estorsione ex art.629 c.p., il più delle volte nella sua forma tentata, allorquando gli stessi, attraverso la minaccia della mancata restituzione dei fondi, pretendono dalle vittime altro denaro per un non meglio precisato versamento di tasse e/o commissioni per lo sblocco del capitale investito: la richiesta pertanto non può che essere intesa come ingiusta anche in considerazione del fatto che ben potrebbero trattenere il denaro dall’importo da restituire.
Connessa, infatti, alla predetta pretesa ingiusta vi è la prospettazione della minaccia, ovverosia la perdita del capitale (perdita del diritto alla restituzione di quanto le vittime hanno realmente pagato e quanto hanno fittiziamente guadagnato), e ciò integra a pieno il reato di (tentata) Estorsione. Di tutta evidenza vi è il totale annientamento delle capacità di autodeterminazione delle vittime, essendo oltremodo palese la volontà, da parte degli scammers, di persistere nell’intento decettivo nei confronti delle stesse dal momento che richiedono il versamento di ulteriori somme di denaro per arrivare alla restituzione dei fondi.
Appare evidente come ricorra pacificamente il delitto di Abusivismo finanziario ex art. 166 del dlgs 58/1998 (Tuf) allorquando i truffatori propongono e gestiscono investimenti di natura finanziaria, sia con riferimento alle valute virtuali che con altri assets simili, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte. Il reato di Abusivismo finanziario può concorrere con quello di Truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’Abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l’interesse del mercato mobiliare – nel suo complesso e nei suoi singoli operatori – ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la Truffa è, invece, reato istantaneo di danno che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele e si consuma al momento della produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32514 del 19 novembre 2020).
Altra figura di reato riscontrabile è l’Autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p., nella misura in cui i truffatori pongono in essere investimenti dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell’origine delittuosa del denaro. Secondo pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, la moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter 1 c.p..
Sussiste certamente l’Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 ter c.p.– dopo la modifica intervenuta con il dlgs 184/2021 – allorquando i truffatori indebitamente utilizzano gli strumenti di pagamento delle vittime al fine di trarre un profitto.
Prima della riforma apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2021, era punito soltanto chi indebitamente utilizzava carte di credito o di pagamento in generale; in seguito all’intervento del suddetto decreto legislativo, viene punito anche chi utilizza criptovalute altrui senza il consenso del titolare.
Connessa a tale figura delittuosa è quella prevista dall’ art. 493 quater c.p. – introdotto dallo stesso dlgs 184/2021 – rubricato Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, che si configura allorquando i truffatori detengono e/o diffondono software o hardware idonei a derubare e indebitamente utilizzare gli strumenti di pagamento delle vittime (comprese le criptovalute) al fine di ottenere una qualche utilità.
Come individuare un falso investimento online
Nello scenario delle truffe online, quella afferente al falso trading – avente dunque ad oggetto un falso investimento – è la frode che genera il guadagno più cospicuo, producendo ogni anno un volume di profitti illeciti di milioni di euro e alimentando, di conseguenza, l’interesse della criminalità organizzata. Le ripercussioni sulle vittime sono critiche: vedere dileguati i propri risparmi ha un impatto devastante non solo sul piano economico ma anche sul benessere psicologico e sulla qualità della vita.
Tale tipologia di truffa prolifera su un terreno assai fertile: l’assenza di cultura finanziaria nella maggior parte della popolazione.
Promuovere una solida educazione alla sicurezza informatica, sensibilizzando gli utenti sulle modalità di riconoscimento delle frodi online, rappresenta dunque una strategia precauzionale di grande efficacia.
Solo un comportamento consapevole e informato può prevenire truffe e perdite finanziarie.
A tal proposito, diversi sono i segnali di allarme utili a smascherare una truffa online afferente a un falso investimento:
- Utenze telefoniche recanti prefisso straniero/profili fake creati ad hoc/pubblicità ingannevoli che, con sofisticate tecniche di manipolazione psicologica, prospettano potenzialità di guadagno in percentuali di entità sproporzionata a fronte di investimenti sponsorizzati come certi e garantiti;
- Errori ortografici e grammaticali nelle e-mail o nei messaggi di testo provenienti dai sedicenti consulenti;
- Richieste di informazioni personali e dati sensibili non legittimate;
- Assenza di certificazione/contratto da firmare che autorizzi le operazioni di investimento;
- Artificiosi solleciti di investimenti anticipati o altrettanto artificiose e continue richieste di denaro per importi sempre più alti;
- Pagamenti richiesti mediante bonifici su conti correnti italiani e/o esteri oppure attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute;
- Senso di urgenza immotivato indotto dai fantomatici operatori di turno;
- Pretestuose argomentazioni adducenti la necessità di versare ulteriore denaro a titolo di fantomatiche tasse o commissioni/pronta sparizione dei sedicenti brokers a fronte della richiesta di prelievo del capitale (apparentemente) guadagnato.
Come tutelarsi dalle truffe online afferenti a falso investimento
Le truffe online afferenti a falso investimento sono una trappola ormai incombente e pervasiva. Caderne vittima è fin troppo semplice. Per difendersi, è fondamentale adottare misure di sicurezza proattive:
- Evitare link sospetti, ricevuti da fonti non verificate;
- Diffidare di utenze telefoniche recanti prefisso straniero;
- Verificare sui siti web della Consob, della Banca d’Italia e dell’Esma se nei confronti dei presunti brokers o delle piattaforme sponsorizzate sono stati emessi eventuali alert circa una abusiva offerta di servizi finanziari;
- Accertare che i fantomatici brokers siano in possesso di autorizzazioni – per offrire servizi finanziari – effettivamente conseguite su siti governativi;
- Utilizzare esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
- Rafforzare la sicurezza degli accounts con l’Autenticazione a due fattori (2FA);
- Evitare di installare sui propri dispositivi applicazioni per il controllo da remoto (Anydesk);
- Utilizzare wallets di criptovalute con funzioni di protezione avanzate;
- Diffidare dei sedicenti brokers e/o delle fantomatiche società che prospettano potenzialità di guadagno fuori mercato e/o che adducono artificiosamente la necessità di pagare somme a titolo di tasse e/o commissioni al fine di sbloccare il capitale investito;
- Non credere a presunti avvocati e/o consulenti che promettono il recupero delle somme eventualmente già perse;
- Tenersi informati sulle tecniche più all’avanguardia utilizzate dai truffatori.
Assistenza alle vittime di truffe online di falso investimento
Se ti riconosci nella tipologia di truffa delineata in questo articolo, è importante che tu agisca rapidamente.
E’ necessario:
- Contattare immediatamente l’Istituto di Credito di appartenenza per bloccare eventuali transazioni non autorizzate;
- Denunciare subito la truffa alle autorità competenti: la tempestività è fondamentale per avviare le indagini volte all’identificazione dei truffatori e al possibile recupero delle somme illecitamente sottratte;
- Rivolgersi a un avvocato con esperienza nel settore delle truffe online, dotato di specifiche competenze professionali in ambito di diritto nazionale e internazionale, con cui disporre la strategia più opportuna al caso specifico.
Come difendersi dal punto di vista legale in caso di truffa online di falso investimento
Abbiamo affrontato diversi casi di truffa rapportabili a quello trattato nell’articolo che hai appena letto e ti consigliamo di prestare molta attenzione: prima di fare qualsiasi passo, soprattutto quando decidi di effettuare degli investimenti importanti, consulta il nostro Team Avvocato Penalista H24 di esperti in materia. Una consulenza online H24 preventiva può salvare i tuoi risparmi. Diversamente, se hai già investito e hai la percezione di essere stato truffato, contattaci per capire come recuperare il capitale.
Questo articolo ti fornisce soltanto alcuni dettagli sulle modalità con cui il nostro Team Avvocato Penalista H24 è riuscito, con tempestività ed efficacia, a ottenere il recupero di 10.806,00 euro da una banca estera a favore del nostro assistito, dopo che lo stesso era rimasto vittima di un meccanismo di truffa online afferente a un falso investimento.
Avendo supportato legalmente diverse persone che hanno patito detta tipologia di truffa, abbiamo maturato competenze notevoli oltre che una vasta esperienza.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una nostra consulenza e vuoi che uno dei nostri avvocati ti illustri maggiori particolari sull’argomento, potrai sicuramente contattarci.
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Se anche tu sei stato vittima di truffa online non esitare a interpellarci.
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