I carabinieri della stazione di La Storta hanno di recente smascherato una truffa di falso trading online posta in essere da Professor Paolo e TFG, il sedicente guru della finanza e del trading che ha utilizzato la fantomatica piattaforma TFG ASSET MANAGEMENT come specchietto per le allodole affinché ignari investitori ingenuamente versassero ingenti somme di denaro.
I carabinieri hanno, infatti, deferito e inviato una informativa in procura per segnalare tale Professor Paolo che in realtà si chiama Pietro, ha 59 anni, è romano ma vive all’estero – probabilmente a Dubai – e ha precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Almeno otto le persone che, negli ultimi mesi, hanno creduto alle dritte che il presunto broker dispensava durante i seminari della sedicente Accademia di strategia di ricchezza in cui, indossando una parrucca per non farsi riconoscere, prometteva guadagni facili e considerevoli a fronte di cospicue richieste di denaro mascherate da investimenti certi e garantiti.
Almeno otto le vittime che hanno effettuato bonifici/transazioni per un totale di 421.000,00 euro su conti riconducibili a Professor Paolo e TFG, su cui risultano movimenti per circa 1.000.000,00 di euro.
Come avrai potuto comprendere, quella trattata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi a un competente Avvocato per Truffa online esperto nella materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia: leggi i casi risolti del nostro studio legale.
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Indice dei contenuti
PROFESSOR PAOLO E TFG: L’ELISIR DELLA RICCHEZZA…MA ERA UNA TRUFFA!
Professor Paolo e TFG: il binomio chiave di una delle truffe di falso trading online meglio architettate quanto a dannosità patrimoniale.
Come diventare ricco? Professor Paolo aveva la risposta.
Le vittime venivano adescate mediante banner pubblicitari visibili sulla piattaforma Facebook/Instagram oppure tramite contatti via telefono/a mezzo delle piattaforme di messaggistica istantanea Whatsapp/Telegram da parte di una sedicente assistente di Professor Paolo, la quale si presentava con lo pseudonimo di “Sofia Rossi”.
Le stesse vittime venivano invitate a seguire corsi di formazione e incontri didattici tenuti dal Professor Paolo, il quale propinava contenuti e tematiche legati alla borsa e alla realtà finanziaria a livello mondiale, confermandosi un guru della finanza e del trading.
La sofisticata tecnica di manipolazione psicologica messa in atto da Professor Paolo consisteva nel mostrarsi (apparentemente) disinteressato ai portafogli, avendo il solo proposito di condividere il suo sapere e di dare consigli su come arricchirsi.
Una volta divenute “allievi” di Professor Paolo, le vittime erano fidelizzate con un link tramite il quale accedevano a una fantomatica piattaforma di investimento e trading online TFG ASSET MANAGEMENT e con una password a mezzo della quale erano ammesse a webinar quotidiani serali gratuiti di una sedicente “Accademia di strategia di ricchezza”. Durante i seminari, Professor Paolo prometteva soldi facili e veloci suggerendo di investire in favore di società terze e promuovendo il “Piano d’interesse composto”.
Il piano di investimento si articolava in diverse fasi: un iniziale piano di trading automatico, uno sconto di liquidità sulle azioni, l’acquisto di due strumenti finanziari denominati ETF (Exchange Traded Funds) e l’investimento in varie IPO (Offerta Pubblica Iniziale) in pre collocamento. Gli investimenti erano richiesti in criptovaluta o in servizi finanziari sponsorizzati come sicuri e ad alto rendimento. A ciascun investitore era assegnato sulla piattaforma TFG un wallet virtuale da alimentare effettuando bonifici/transazioni su conti di volta in volta indicati dal Servizio Clienti della suddetta TFG. Le somme versate erano poi accreditate e rese visibili sul portafoglio virtuale e utilizzate per gli investimenti.
Molti corsisti si iscrivevano da tutta Italia, convinti che le attività di investimento promosse da Professor Paolo e TFG fossero attendibili oltre che remunerative in quanto studiate e realizzate da un vero professionista del settore.
I consigli di Professor Paolo e il supporto della sedicente assistente tale Sofia Rossi rappresentavano una garanzia di sicurezza. Per di più, inizialmente, dai wallets virtuali degli “allievi” emergevano succulenti interessi maturati sui loro risparmi, fattore che consolidava in essi la bontà degli investimenti.
Tuttavia, a fronte del negato prelievo degli utili, loro malgrado prendevano cognizione di essere cascati in un meccanismo di truffa: realizzavano che alcun investimento era stato fatto per loro conto e che i profitti evidenziati all’interno della piattaforma TFG erano fittizi. Appuravano altresì che la stessa piattaforma non mostrava alcuna certificazione Consob, rappresentando dunque solo uno stratagemma per indurre a corrispondere denaro per importi sempre maggiori.
Le vittime decidevano, pertanto, di sporgere formale denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria.
Di seguito, l’articolo del quotidiano La Repubblica attraverso il quale puoi apprendere l’identificazione del presunto broker meglio noto come Professor Paolo in un soggetto italiano residente a Dubai.
Lo Studio Avvocato Penalista H24 ha supportato legalmente diverse vittime di truffa di falso trading online orchestrata da Professor Paolo e TFG. Se anche tu sei caduto nella trappola del sedicente guru della finanza, non esitare a contattarci. Metteremo le nostre competenze a tua disposizione
FALSO TRADING ONLINE: UN FENOMENO CRIMINALE INCOMBENTE
Negli ultimi anni, è stato rilevato un aumento significativo di segnalazioni per truffe afferenti al falso trading online. Si tratta di un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, soprattutto per l’ammontare del danno economico patito dalle vittime, che va da poche migliaia fino a milioni di euro.
Nello schema ricorrente, la truffa nasce da un contatto diretto tra vittima e truffatore attraverso:
- Chiamate promozionali da parte di utenze recanti generalmente prefisso straniero;
- Messaggi privati tramite le più diffuse piattaforme di messaggistica istantanea Whatsapp/Telegram;
- App di incontri;
- Annunci sulle comuni piattaforme social Facebook/Instagram;
- Pubblicità ingannevoli di proposte di investimenti create ad hoc grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende.
L’operatore di turno, presentandosi come broker esperto e qualificato, illustra la possibilità di investimenti certi e garantiti e di fruttuosi guadagni proponendo l’iscrizione a una piattaforma sponsorizzata di trading online.
Spinta dalla volontà di gestire nella maniera più appropriata i propri risparmi e avere la possibilità di trarne vantaggiosi profitti e, al contempo, allettata dalle prospettive ingegnosamente offerte, la vittima si determina a procedere alla registrazione sulla fantomatica piattaforma, su cui la stessa crede di visualizzare il proprio wallet virtuale.
Con espedienti di ogni tipo, la vittima può essere indotta:
- A cedere i documenti di riconoscimento e a condividere dati sensibili;
- Ad aprire un nuovo conto su una Banca diversa da quella di appartenenza, persuasa dal pretesto adducente la necessità di avere un solo conto dedicato alla piattaforma;
- Ad aprire un conto su una delle comuni Exchange per la conversione di euro in USDT;
- A scaricare l’applicazione Anydesk per il controllo da remoto del proprio dispositivo, affidandosi all’esperienza millantata dal sedicente broker.
Fin da principio, il truffatore promette miracoli finanziari a fronte di un piccolo investimento iniziale. La vittima, seppur avesse il minimo sospetto potesse trattarsi di una truffa ai suoi danni, accetta il rischio lasciandosi convincere dall’idea che nella peggiore delle ipotesi la perdita sarà irrisoria.
Il fantomatico broker abbindola la vittima dimostrando grandi doti persuasive ed estrema abilità a muoversi all’interno del panorama del trading e altresì mostrandole grafici relativi all’andamento dei mercati e agli ingenti (falsi) guadagni ottenuti da altre persone.
Per di più, ponendosi disponibile a consigliare quotidianamente le migliori strategie di investimento utilizzando la piattaforma sponsorizzata, carpisce la fiducia della stessa vittima, la quale si determina a intraprendere l’attività di (presunto) trading online acquistando criptovalute associate alla blockchain in cui ha intenzione di investire.
Estasiata dai profitti mostrati all’interno della piattaforma e sicura del fatto che la stessa continui a generare guadagni, la vittima accondiscende alle richieste del truffatore di incrementare i propri investimenti.
I fantomatici investimenti vengono effettuati tramite versamenti su conti correnti aperti all’estero ovvero attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute (su presunti wallets virtuali riconducibili agli stessi truffatori).
Spesso, le richieste di denaro sono supportate da documentazioni e comunicazioni false che contribuiscono a tenere nell’inganno la vittima e a ottenere sempre più soldi.
Inizialmente, dal wallet virtuale della piattaforma emergono succulenti interessi maturati sui risparmi, fattore che consolida nella vittima la bontà dell’investimento.
Accumulata una cifra considerevole nel proprio portafoglio virtuale, la stessa generalmente decide di monetizzare i propri guadagni, desiderosa di incassare le percentuali maturate. Tuttavia, a fronte delle richieste di prelievo, vengono rappresentate dal truffatore fasulle complicazioni che impediscono di ottenere il capitale comprensivo di effettivi investimenti e (fittizi) guadagni e vengono altresì inoltrate continue richieste di denaro a titolo di tasse e/o commissioni con l’espediente di sbloccare i fondi depositati.
La leva psicologica gioca come sempre un ruolo fondamentale: la vittima, sentendosi minacciata dalla possibilità – rappresentata dal sedicente broker e spesso supportata da fake e-mail provenienti dalle più svariate Governance – di bloccare tutto il capitale investito e perdere, dunque, i risparmi di una vita, si presta a versare le somme richieste.
Per contro, il prelievo non viene accordato. Anzi, le richieste di pagamento proseguono, artificiosamente giustificate dalla più fantasiosa aneddotica. In alternativa, può accadere che il truffatore diventi sempre più sfuggente, fino a defilarsi completamente.
Di conseguenza, solo dopo aver subito un esborso economico non indifferente, la vittima prende coscienza di essere stata truffata.
I grafici dimostrativi dei guadagni generati all’interno della piattaforma non corrispondono alla realtà e hanno avuto il solo scopo di indurla a corrispondere denaro per importi sempre maggiori, ingolosita dai finti profitti derivanti dalla (presunta) attività di trading.
Nessun investimento è stato fatto per suo conto.
La piattaforma afferisce a movimentazione non reale e funge semplicemente da specchietto per le allodole affinché ignari risparmiatori ingenuamente versino ingenti somme di denaro.
Interessante è l’intervento giurisprudenziale (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26775 del 14 luglio 2021) secondo cui in tema di truffa, gli artifici e raggiri rilevanti ai fini della configurazione del reato non si esauriscono nella produzione di falsa documentazione o nella manipolazione di dati contabili, ma possono consistere anche nella falsa rappresentazione delle proprie qualità professionali e competenze tecniche, quando tale condotta sia idonea a carpire la fiducia delle potenziali vittime e sia causalmente efficiente nell’indurle in errore. In particolare, nel caso di investimenti finanziari, il presentarsi falsamente come esperto di trading finanziario e inventore di sistemi di negoziazione in grado di garantire elevati rendimenti costituisce un artificio penalmente rilevante, non potendosi invocare il concetto di dolus bonus tipico delle trattative commerciali quando la condotta dell’agente si fondi interamente su una rappresentazione mendace delle proprie qualifiche e capacità professionali. L’ingiusto profitto causalmente collegato a tale condotta comprende non solo le somme versate dalle vittime a seguito della produzione di falsi rendiconti attestanti rendite inesistenti, ma anche quelle erogate nella fase iniziale del rapporto sulla base dell’affidamento riposto nelle millantate competenze dell’agente. La natura intrinsecamente aleatoria del contratto di investimento non esclude la configurabilità del reato quando l’attività di intermediazione finanziaria sia svolta da un soggetto privo delle necessarie qualifiche professionali, il quale mente circa le proprie competenze tecniche e la reale natura speculativa dell’operazione.
FIGURE DI REATO CONTESTABILI
Tra le figure di reato perpetrate ai danni delle vittime di falso trading online sussiste innanzitutto la Truffa ex art. 640 c.p.. Si tratta di un reato posto a tutela del patrimonio che certamente risulta offeso dalla condotta posta in essere dai truffatori, i quali inducono le vittime a corrispondere denaro per importi sempre maggiori su IBAN bancari riconducibili agli stessi truffatori, a fronte della garanzia del capitale investito e della promessa di lauti guadagni che, chiaramente, non intervengono giammai. Che la garanzia di profitto sia solo un espediente per persuadere le stesse vittime a versare il denaro emerge allorquando viene richiesta l’immissione di sempre maggiore capitale.
Essendo la menzionata truffa stata commessa a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione dei truffatori e a facilitare il perpetuarsi del reato in modo più rapido e meno tracciabile, si può ritenere pacificamente integrato il delitto di Truffa aggravata di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 ter c.p..
Per di più, ricorre l’aggravante comune della Minorata difesa ex art. 61 comma 1 n.5 essendo le vittime in una posizione di effettivo svantaggio rispetto ai truffatori (i quali appunto consapevolmente ricorrono allo strumento della rete che consente loro di schermare facilmente la propria identità e di sottrarsi in modo agevole alle eventuali conseguenze penali), il che è ampiamente dimostrato dal fatto che i versamenti effettuati dalle vittime sono indirizzati a conti/portafogli virtuali riferibili a soggetti ignoti. L’aggravante sussiste dunque quando il reato viene commesso attraverso contatti telematici a distanza che non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e l’affidabilità del venditore né l’esistenza del bene offerto. Tale aggravante permane anche in presenza di successivi contatti telefonici tra le parti, venendo meno solo qualora si realizzino incontri di persona che eliminino la distanza fisica tra venditore e acquirente. La condotta tipica si realizza attraverso la pubblicazione di falsi annunci su piattaforme online, seguiti da comunicazioni tramite e-mail e via telefono con le vittime, utilizzando utenze intestate a soggetti inesistenti per mascherare la propria identità (Tribunale penale Torino sentenza n. 1301 del 9 luglio 2021).
Ricorre altresì l’aggravante comune del Danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 comma 1 n.7 allorquando i truffatori, a fronte delle tempestive e pertinenti richieste disposte dalle vittime a più riprese, non provvedono alla restituzione di alcun importo corrisposto dalle stesse. Tanto è sicuramente sufficiente ad integrare l’aggravante in parola che si configura quando la somma di denaro oggetto della condotta fraudolenta è di entità tale da poter consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno. Ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, qualora la condotta delittuosa risulti unitaria, deve essere considerata l’intera somma complessivamente sottratta mediante artifizi e raggiri, indipendentemente dalle diverse modalità e tempistiche di consegna del denaro (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24497 del 7 giugno 2023). Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del Danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. Pen. Sez. IV n. 47002/2021).
Si ritiene, inoltre, assolutamente verosimile la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminale ossia di una struttura organizzativa stabile volta alla commissione – con modalità seriale – di truffe afferenti al falso trading online, attraverso un sistema gerarchico in cui ogni membro ha uno specifico compito: adescamento; gestione delle piattaforme truffaldine; trasferimento e occultamento dei fondi illeciti. Ciò rientra a pieno titolo nello schema delineato dall’art. 416 c.p. che disciplina l’Associazione a delinquere. Essendo il gruppo criminale organizzato impegnato in truffe online in più di uno Stato, si può riscontrare l’aggravante della transnazionalità per la commissione di un programma criminoso indeterminato.
La condotta dei truffatori integra altresì il reato di Estorsione ex art.629 c.p., il più delle volte nella sua forma tentata, allorquando gli stessi, attraverso la minaccia della mancata restituzione dei fondi, pretendono dalle vittime altro denaro per un non meglio precisato versamento di tasse e/o commissioni per lo sblocco del capitale investito: la richiesta pertanto non può che essere intesa come ingiusta anche in considerazione del fatto che ben potrebbero trattenere il denaro dall’importo da restituire.
Connessa, infatti, alla predetta pretesa ingiusta, vi è la prospettazione della minaccia, ovverosia la perdita del capitale (perdita del diritto alla restituzione di quanto le vittime hanno realmente pagato e quanto hanno fittiziamente guadagnato), e ciò integra a pieno il reato di (tentata) Estorsione. Di tutta evidenza vi è il totale annientamento delle capacità di autodeterminazione delle vittime, essendo oltremodo palese la volontà, da parte degli scammers, di persistere nell’intento decettivo nei confronti delle stesse dal momento che richiedono il versamento di ulteriori somme di denaro per arrivare alla restituzione dei fondi.
Appare evidente come ricorra pacificamente il delitto di Abusivismo finanziario ex art. 166 del dlgs 58/1998 (Tuf) allorquando i truffatori propongono e gestiscono investimenti di natura finanziaria, sia con riferimento alle valute virtuali che con altri assets simili, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte. Il reato di Abusivismo finanziario può concorrere con quello di Truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’Abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l’interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la Truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32514 del 19 novembre 2020).
Altra figura di reato riscontrabile è l’Autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 cp.. nella misura in cui i truffatori pongono in essere investimenti dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell’origine delittuosa del denaro. Secondo pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, la moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter 1 c.p..
Sussiste certamente l’Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 ter c.p.– dopo la modifica intervenuta con il dlgs 184/2021 – allorquando i truffatori indebitamente utilizzano gli strumenti di pagamento delle vittime al fine di trarre un profitto.
Prima della riforma apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2021, era punito soltanto chi indebitamente utilizzava carte di credito o di pagamento in generale; in seguito all’intervento del suddetto decreto legislativo, viene punito anche chi utilizza criptovalute altrui senza il consenso del titolare.
Connessa a tale figura delittuosa è quella prevista dall’ art. 493 quater c.p.. – introdotto dallo stesso d. lgs. 184/2021 – rubricato Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, che si configura allorquando i truffatori detengono e/o diffondono software o hardware idonei a derubare e indebitamente utilizzare gli strumenti di pagamento delle vittime (comprese le criptovalute) al fine di ottenere una qualche utilità.
COME INDIVIDUARE UN FALSO TRADING ONLINE
Nello scenario delle truffe online, quella afferente al falso trading è la frode che genera il profitto più cospicuo, alimentando l’interesse della criminalità organizzata. Le conseguenze sulle vittime sono critiche: veder svanire i propri risparmi ha un impatto devastante non solo sul piano economico ma anche sul benessere psicologico e sulla qualità della vita.
Promuovere una solida cultura della sicurezza informatica sensibilizzando gli utenti sulle modalità di riconoscimento di tale tipologia di frode rappresenta una strategia precauzionale di grande efficacia. Solo un comportamento consapevole e informato può prevenire truffe e perdite finanziarie.
A tal proposito, diversi sono i segnali di allarme utili a smascherare una truffa afferente a un falso trading online:
- Utenze telefoniche recanti prefisso straniero/profili fake creati ad hoc/banner pubblicitari che, con sofisticate tecniche di manipolazione psicologica, prospettano potenzialità di guadagno in percentuali di entità sproporzionata a fronte di investimenti sponsorizzati come certi e garantiti;
- Errori ortografici e grammaticali nelle e-mail o nei messaggi di testo provenienti dai sedicenti consulenti;
- Richieste di informazioni personali e dati sensibili non legittimate;
- Assenza di certificazione/contratto da firmare che autorizzi le operazioni di investimento;
- Artificiose richieste di investimenti anticipati o altrettanto artificiose e continue richieste di denaro per importi sempre più alti;
- Pagamenti richiesti mediante bonifici su conti correnti esteri oppure attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute;
- Senso di urgenza immotivato indotto dai fantomatici operatori di turno;
- Artificiosi pretesti adducenti la necessità di versare ulteriore denaro a titolo di fantomatiche tasse o commissioni/pronta sparizione dei sedicenti brokers a fronte della richiesta di prelievo del capitale (apparentemente) guadagnato.
COME TUTELARSI DALLE TRUFFE AFFERENTI AL FALSO TRADING ONLINE
La truffa del falso trading online è una trappola ormai incombente. Caderne vittima è fin troppo semplice. Per difendersi, è fondamentale adottare misure di sicurezza proattive:
- Evitare link sospetti, ricevuti da fonti non verificate;
- Diffidare di utenze telefoniche recanti prefisso straniero;
- Verificare sui siti web della Consob, della Banca d’Italia e dell’Esma se nei confronti dei presunti brokers o delle piattaforme sponsorizzate sono stati emessi eventuali alert circa una abusiva offerta di servizi finanziari;
- Accertare che i fantomatici brokers siano in possesso di autorizzazioni – per offrire servizi finanziari – effettivamente conseguite su siti governativi;
- Utilizzare esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
- Rafforzare la sicurezza degli accounts con l’Autenticazione a due fattori (2FA);
- Evitare di installare sui propri dispositivi applicazioni per il controllo da remoto (Anydesk);
- Utilizzare wallets di criptovalute con funzioni di protezione avanzate;
- Diffidare dei sedicenti brokers e/o delle fantomatiche società che prospettano potenzialità di guadagno fuori mercato e/o che adducono artificiosamente la necessità di pagare somme a titolo di tasse e/o commissioni al fine di sbloccare il capitale investito;
- Non credere a presunti avvocati e consulenti che promettono il recupero delle somme eventualmente già perse;
- Tenersi informati sulle tecniche più all’avanguardia utilizzate dai truffatori.
ASSISTENZA ALLE VITTIME DI FALSO TRADING ONLINE
Se ti riconosci vittima di una frode afferente al falso trading online, è importante che tu agisca rapidamente.
E’ necessario:
- Contattare immediatamente l’Istituto di Credito di appartenenza per bloccare eventuali transazioni non autorizzate;
- Denunciare subito la truffa alle autorità competenti: la tempestività è fondamentale per avviare le indagini volte all’identificazione dei truffatori e al possibile recupero delle somme illecitamente sottratte;
- Rivolgersi a un avvocato con esperienza nel settore delle truffe online, dotato di specifiche competenze professionali in ambito di diritto nazionale e internazionale, con cui disporre la strategia più opportuna al caso specifico.
AVVOCATO PENALISTA H24
Abbiamo affrontato diversi casi di truffa afferente al falso trading online e ti consigliamo di prestare molta attenzione: prima di fare qualsiasi passo, soprattutto quando decidi di effettuare degli investimenti importanti, consulta il nostro Team Avvocato Penalista H24 di esperti in materia. Una consulenza online H24 preventiva può salvare i tuoi risparmi. Diversamente, se hai già investito e hai la percezione di essere stato truffato, contattaci per capire come recuperare il capitale.
Lo Studio Avvocato Penalista H24 rappresenta, infatti, un punto di riferimento per chi necessita di assistenza legale in materia di truffe online. Grazie a un Team di professionisti altamente specializzati nel diritto penale e nella criminalità economica, lo Studio offre supporto alle vittime:
- Fornendo consulenze personalizzate per affrontare al meglio le problematiche legate alle frodi informatiche e al recupero dei beni illecitamente sottratti. Clicca qui per sapere come svolgiamo il servizio di consulenza online H24;
- Assistendo i clienti in tutte le fasi del procedimento penale, a partire dalla redazione della denuncia/querela. Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono gli utenti del nostro studio legale e della nostra attività professionale;
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- Operando su scala internazionale – in stretta cooperazione con organismi come INTERPOL e EUROPOL – così da facilitare lo scambio di informazioni, accelerare le procedure investigative e avviare procedimenti penali su larga scala.
Se anche tu sei stato vittima di truffa online non esitare a contattarci. Riceverai una valutazione completa del tuo caso e intavoleremo la strategia difensiva più adeguata. Compila il form che trovi in fondo a questa pagina oppure clicca sul pulsante WhatsApp che vedi in sovraimpressione.