Recupero 18.000 euro: è sicuramente una bella soddisfazione per il nostro Team che si dedica all’assistenza legale di persone che subiscono una truffa online.
Nel caso di specie, le condotte realizzate ai danni del nostro cliente assumono all’evidenza i caratteri tipici di una truffa di falso trading online.
Per il tramite del nostro patrocinio, è stato ottenuto il recupero 18.000,00 euro quale parte dell’ammontare indebitamente versato.
Negli ultimi anni, è stato rilevato un aumento significativo di segnalazioni per truffe afferenti al falso trading online.
Si tratta di un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, fatto di pratiche fraudolente sempre più sofisticate che polverizzano i risparmi di una vita di chi si lascia sedurre dalle promesse di guadagni mirabolanti a fronte di crescenti richieste di denaro camuffate da investimenti a rischio zero e si fa trascinare in un buco nero da cui è possibile tirarsi fuori solo mettendosi in mani esperte.
Come avrai potuto comprendere, quella esaminata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi a un esperto Avvocato per Truffa online esperto nella materia giuridica trattata di modo che, fin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento alla tematica del falso trading online: leggi i casi risolti del nostro studio legale.
Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati, il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti. Appurerai che la nostra massima disponibilità e reperibilità, la nostra totale dedizione, l’impegno professionale profuso consentono, il più delle volte, di raggiungere l’obiettivo prefisso.
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Indice dei contenuti
IL CASO
1. Genesi: come si articolava la truffa perpetrata ai danni del nostro assistito
Il nostro assistito veniva adescato tramite inclusione – attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp – in una community che promuoveva attività di trading online, prospettando investimenti sicuri e garantiti e guadagni facili e considerevoli.
All’interno del gruppo figuravano vari soggetti, con ruoli apparentemente diversi: un presunto broker, un fantomatico “Professore” e un sedicente “assistente” del Professore.
Abbindolato dalle promesse dei suddetti amministratori della community e al contempo allettato dall’idea di generare profitti, il nostro cliente si determinava a iscriversi alla piattaforma di investimento e trading online IndexGPT appartenente alla nota multinazionale JP Morgan – accessibile da apposito sito web – e a investire una cospicua somma di denaro.
La prospettiva della bontà dell’investimento veniva consolidata nel nostro assistito dai succulenti interessi maturati sui suoi risparmi che, inizialmente, emergevano dal (presunto) wallet virtuale visualizzato sulla suddetta piattaforma.
Di lì a poco, il nostro cliente si ritrovava iscritto a una seconda community denominata “H204 – Sprint Dicembre, Avanti al 2025”, ove i partecipanti venivano costantemente aggiornati sull’andamento dei mercati finanziari e sulla convenienza di effettuare investimenti in determinati settori.
Una volta carpita la fiducia del nostro assistito, gli veniva prospettata la possibilità di incrementare i suoi introiti mediante investimenti via via più consistenti.
Nello specifico il nostro cliente, avendo la possibilità di constatare l’ottimo andamento dei propri investimenti attraverso grafici dimostrativi dei guadagni generati all’interno della piattaforma, veniva convinto ad inviare – per il tramite delle istruzioni fornite dai presunti intermediari – somme di denaro per importi sempre crescenti non comprendendo, invece, che la stessa piattaforma fosse gestita direttamente da remoto dai truffatori e che facesse riferimento a movimentazioni di denaro non reali.
I pagamenti richiesti per gli investimenti dovevano essere effettuati su IBAN bancari italiani ed esteri di volta in volta indicati dagli stessi truffatori.
Tale circostanza non era nota al nostro cliente il quale, potendo visualizzare soltanto la piattaforma su cui operava, era convinto che ogni pagamento corrisposto gli avrebbe davvero consentito di conseguire ulteriori proventi.
2. Esodo: quando il nostro assistito prendeva finalmente cognizione di essere cascato in un meccanismo di truffa online
Sempre più frequentemente i truffatori avanzavano tramite la piattaforma nuove richieste di ricarica del wallet virtuale, onde consentire lo sblocco del sistema e proseguire l’attività di trading online.
In particolare, il nostro assistito veniva coinvolto in una fantomatica operazione di sottoscrizione di azioni durante la quale venivano pretesi pagamenti per azioni assegnate in quantità maggiore rispetto a quelle richieste, sebbene i sedicenti amministratori della community avessero assicurato che le stesse azioni sarebbero state attribuite in base alle somme investite da ciascun membro del gruppo.
Per di più, i suddetti amministratori lo inducevano a prendere parte a una ulteriore operazione denominata “Alleanza dei Trader”, consistente nell’unione dei pagamenti da parte di tutti i partecipanti per operare su un’unica azione e moltiplicare i guadagni da essa derivanti. La mancata partecipazione, avrebbe determinato il congelamento dell’account e la perdita totale degli investimenti svolti.
Sentendosi minacciato dalla possibilità di bloccare tutto il capitale investito e vedere, dunque, svaniti i risparmi di una vita, il nostro cliente si prestava a versare le somme richieste.
Ancora una volta, dai resoconti della piattaforma IndexGPT sembrava che entrambi gli investimenti avessero avuto esito positivo. Pertanto, il nostro assistito formalizzava la sua richiesta di prelievo dei fondi.
Tuttavia, i truffatori adducevano artificiosi pretesti impeditivi di ottenere il capitale comprensivo di quanto realmente pagato e quanto (fittiziamente) guadagnato e inoltravano altresì continue richieste di denaro a titolo di tasse e commissioni con l’espediente di autorizzare le stesse operazioni di prelievo.
Nella fattispecie, il nostro cliente veniva esortato a versare una cifra pari al 10% degli utili a titolo di commissione, al fine di vedersi liquidare tutti i (fittizi) guadagni acquisiti.
Tale circostanza insospettiva il nostro assistito dal momento che, tra le varie istruzioni ricevute dai presunti amministratori, figurava un fantomatico regolamento ove veniva specificato che le commissioni sarebbero state comprese nell’ammontare investito.
Pertanto il nostro cliente, allo scopo di ricevere supporto e assistenza nonché di richiedere lo svincolo delle somme, contattava in privato i falsi consulenti, i quali insistevano nella necessità di effettuare il versamento, pena la negata liquidazione.
Il nostro cliente contattava altresì singolarmente gli altri investitori membri del gruppo “H204 – Sprint Dicembre, Avanti al 2025”, i quali riferivano con gioia l’esito positivo dell’accredito, una volta corrisposta la commissione richiesta.
Segnalata l’intenzione di non proseguire nei pagamenti, il nostro assistito veniva rimosso dalla community e bloccato su tutte le chat.
A questo punto, il nostro cliente avviava una ricerca autonoma atta a reperire notizie afferenti alla fantomatica piattaforma di investimento e trading online IndexGPT: appurava la natura truffaldina della stessa e realizzava che il suo caso era assolutamente speculare a quello di molte altre ignare vittime. In particolare, capiva che alcun investimento era stato fatto per suo conto; che la stessa piattaforma rappresentava solo uno stratagemma per indurlo a versare denaro per importi sempre maggiori; che i componenti del gruppo sopra menzionato erano verosimilmente complici della truffa perpetrata ai suoi danni o comunque gli stessi artefici celati sotto nomi e accounts diversi.
Decideva, dunque, di rivolgersi al nostro Studio Legale Avvocato Penalista H24 e affidarsi a un avvocato esperto nella materia delle truffe online per avviare un’azione legale volta al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
LE STRATEGIE LEGALI INTRAPRESE DAL NOSTRO TEAM AVVOCATO PENALISTA H24
Una volta che ci veniva prospettata la situazione, comprendevamo immediatamente l’urgenza del caso e la necessità di dover predisporre le opportune azioni legali così da recuperare i fondi illecitamente sottratti al nostro cliente ed assicurare i truffatori alla giustizia.
Prima ancora di procedere con le azioni legali, aiutavamo il nostro assistito nella redazione della denuncia/querela essendo assolutamente evidente, alla luce di tutto quello che avevamo avuto modo di constatare, che avesse patito una truffa ben orchestrata e che, nello specifico, nulla di quanto era stato corrisposto ai sedicenti brokers finanziari fosse mai stato realmente investito.
Il nostro cliente aveva infatti effettuato versamenti, attraverso numerosi bonifici bancari, a una fantomatica piattaforma di investimento e trading online a noi più volte segnalata, essendo quindi a noi ben noto il modus operandi dei truffatori e la loro particolare abilità nel circuire ignari risparmiatori attraverso promesse di guadagni ingenti, facili e veloci.
A mezzo della denuncia/querela veniva richiesto all’Autorità Giudiziaria di disporre il sequestro immediato del denaro sui conti correnti bancari di destinazione; di contattare con tempestività gli Istituti Bancari al fine di verificare la documentazione utilizzata per l’apertura del rapporto di conto corrente nonché delle relative utenze impiegate dai truffatori per l’attivazione dei servizi di home banking presso gli stessi Istituti Bancari; di perseguire gli autori, ove individuati.
Dopo aver stilato la denuncia/querela con massima urgenza, noi professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista H24 ci concentravamo sulla formulazione delle richieste di restituzione degli importi illecitamente sottratti al nostro assistito direttamente alla società beneficiaria dei pagamenti a mezzo di una diffida ad adempiere.
Nel frattempo, proseguivamo con insistenza le indagini sulla stessa società beneficiaria dei pagamenti, tenendo informati gli Istituti Bancari sui quali erano stati aperti i rapporti di conto corrente di tutte le evidenze che avevamo rinvenuto nei confronti di detta società, creando in tal modo un’enorme pressione sui truffatori.
Gli stessi, pur di non incorrere in ulteriori problemi, si sono finalmente fatti vivi e hanno deciso di procedere alla restituzione parziale del capitale illecitamente sottratto al nostro cliente per un importo pari a euro 18.000,00.
Di seguito, la conversazione su piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp attraverso cui il nostro assistito ci comunicava di aver ricevuto, mediante due successivi bonifici, la cifra pari a euro 18.000,00.
Chiaramente, dopo aver interloquito con il nostro cliente, abbiamo convinto lo stesso a non rimettere la denuncia nei confronti dei finti brokers essendo necessario che la Magistratura possa indagare al fine di evitare che altre persone siano loro malgrado coinvolte in truffe nel trading online.
Aver provveduto al recupero 18.000,00 euro a favore del nostro assistito, averlo aiutato a non perdere del tutto i risparmi duramente raccolti nel corso della sua vita rappresenta per il nostro Team Avvocato Penalista H24 la migliore soddisfazione e la più grande ricompensa.
Se anche tu ritieni di essere stato truffato attraverso le modalità narrate, affidati a un esperto avvocato per il recupero del tuo capitale.
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FALSO TRADING ONLINE: LO SCHEMA RICORRENTE
Il raggiro ordito a discapito del nostro cliente è l’ennesima prova che le truffe afferenti al falso trading online rappresentano un fenomeno criminale che non accenna a diminuire.
Il meccanismo di truffa si articola idealmente in diverse fasi, ciascuna delle quali contribuisce a rafforzare l’inganno perpetrato ai danni delle vittime:
- Adescamento. La truffa nasce da un contatto diretto tra vittima e truffatore attraverso:
- Chiamate promozionali da parte di utenze recanti generalmente prefisso straniero;
- Messaggi privati tramite le più diffuse piattaforme di messaggistica istantanea Whatsapp/Telegram;
- App di incontri;
- Annunci sulle comuni piattaforme social Facebook/Instagram;
- Banner pubblicitari accattivanti sponsorizzanti proposte di investimenti create ad hoc grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende.
L’operatore di turno, presentandosi come broker esperto e qualificato, illustra la possibilità di investimenti certi e garantiti e di fruttuosi guadagni proponendo l’iscrizione a una piattaforma sponsorizzata di trading online.
Spinta dalla volontà di gestire nella maniera più appropriata i propri risparmi e avere la possibilità di trarne vantaggiosi profitti e, al contempo, allettata dalle prospettive ingegnosamente offerte, la vittima si determina a procedere alla registrazione sulla fantomatica piattaforma, su cui la stessa crede di visualizzare il proprio wallet virtuale.
Fin da principio, il truffatore promette miracoli finanziari a fronte di un modesto investimento iniziale. La vittima, seppur avesse il minimo sospetto potesse trattarsi di una truffa ai suoi danni, accetta il rischio lasciandosi convincere dall’idea che nella peggiore delle ipotesi la perdita sarà irrisoria.
- Superamento della diffidenza. Il fantomatico broker pone in essere una serie di subdole operazioni artificiosamente indirizzate a instillare credibilità e a carpire la fiducia della vittima. In particolare, si pone disponibile a intrattenere conversazioni quotidiane, a fornire chiarimenti utili, a consigliare le migliori strategie di investimento utilizzando la piattaforma sponsorizzata, spingendosi – per far apparire tutto in regola – a condividere informazioni personali oltre ai suoi recapiti telefonici e/o all’indirizzo e-mail. Abbindola, dunque, la vittima dimostrando grandi doti persuasive ed estrema abilità a muoversi all’interno del panorama del trading e altresì mostrandole grafici relativi all’andamento dei mercati e agli ingenti (falsi) guadagni ottenuti da altre persone. La vittima ha l’effettiva percezione di trovarsi all’interno di un sistema rodato e strutturato, gestito da operatori seri e affidabili, e finisce per determinarsi a intraprendere l’attività di (presunto) trading online acquistando criptovalute associate alla blockchain in cui ha intenzione di investire. Con espedienti di ogni tipo, la stessa vittima può essere altresì indotta:
- A cedere i documenti di riconoscimento e a condividere dati sensibili;
- Ad accendere un nuovo conto presso una Banca diversa da quella di appartenenza, persuasa dal pretesto adducente la necessità di avere un solo conto dedicato alla piattaforma;
- Ad aprire un conto su una delle comuni Exchange per la conversione di euro in USDT;
- A scaricare l’applicazione Anydesk per il controllo da remoto del proprio dispositivo, affidandosi all’esperienza millantata dal sedicente broker.
- Coinvolgimento attivo. Persuasa dell’affidabilità del presunto consulente nonché ingolosita dai profitti mostrati all’interno della piattaforma e sicura del fatto che la stessa continui a generare guadagni, la vittima accondiscende alle richieste del truffatore di incrementare i propri investimenti.
I fantomatici investimenti vengono effettuati tramite versamenti su conti correnti aperti in Italia e/o all’estero ovvero attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute (su presunti wallets virtuali riconducibili agli stessi truffatori).
Spesso, le richieste di denaro sono supportate da documentazioni e/o comunicazioni false che contribuiscono a tenere nell’inganno la vittima e a ottenere sempre più soldi.
Inizialmente, dal (presunto) wallet virtuale della piattaforma emergono succulenti interessi maturati sui risparmi, fattore che consolida nella vittima la bontà dell’investimento.
- Epilogo. Le richieste di pagamento diventano sempre più incalzanti fino ad essere materialmente insostenibili. Per di più, accumulata una cifra considerevole nel (presunto) portafoglio virtuale, la vittima generalmente decide di monetizzare i propri guadagni, desiderosa di incassare le percentuali maturate. Tuttavia, a fronte delle richieste di prelievo, vengono rappresentate dal truffatore fasulle complicazioni che impediscono di ottenere il capitale comprensivo di effettivi investimenti e (fittizi) guadagni e vengono altresì inoltrate continue richieste di denaro a titolo di tasse e/o commissioni con l’espediente di sbloccare i fondi depositati.
La leva psicologica gioca come sempre un ruolo fondamentale: la vittima, sentendosi minacciata dalla possibilità – rappresentata dal sedicente broker e spesso suffragata da fake e-mail provenienti dalle più svariate Governance – di bloccare tutto il capitale investito e perdere, dunque, i risparmi di una vita, si presta a versare le somme richieste.
Per contro, il prelievo non viene accordato. Anzi, le richieste di pagamento proseguono, artificiosamente giustificate dalla più fantasiosa aneddotica. In alternativa, può accadere che il truffatore diventi sempre più sfuggente, fino a defilarsi completamente.
Di conseguenza, solo dopo aver subito un esborso economico non indifferente, la vittima prende coscienza di essere stata truffata.
I grafici dimostrativi dei guadagni generati all’interno della piattaforma non corrispondono alla realtà e hanno avuto il solo scopo di indurla a versare denaro per importi sempre maggiori, ingolosita dai finti profitti derivanti dalla (presunta) attività di trading online.
Nessun investimento è stato fatto per suo conto.
La piattaforma afferisce a movimentazione non reale e funge semplicemente da specchietto per le allodole affinché ignari risparmiatori ingenuamente versino ingenti somme di denaro.
Interessante è l’intervento giurisprudenziale (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26775 del 14 luglio 2021) secondo cui in tema di truffa, gli artifici e raggiri rilevanti ai fini della configurazione del reato non si esauriscono nella produzione di falsa documentazione o nella manipolazione di dati contabili ma possono consistere anche nella falsa rappresentazione delle proprie qualità professionali e competenze tecniche, quando tale condotta sia idonea a carpire la fiducia delle potenziali vittime e sia causalmente efficiente nell’indurle in errore. In particolare, nel caso di investimenti finanziari, il presentarsi falsamente come esperto di trading finanziario e inventore di sistemi di negoziazione in grado di garantire elevati rendimenti costituisce un artificio penalmente rilevante, non potendosi invocare il concetto di dolus bonus tipico delle trattative commerciali quando la condotta dell’agente si fondi interamente su una rappresentazione mendace delle proprie qualifiche e capacità professionali. L’ingiusto profitto causalmente collegato a tale condotta comprende non solo le somme versate dalle vittime a seguito della produzione di falsi rendiconti attestanti rendite inesistenti ma anche quelle erogate nella fase iniziale del rapporto sulla base dell’affidamento riposto nelle millantate competenze dell’agente. La natura intrinsecamente aleatoria del contratto di investimento non esclude la configurabilità del reato quando l’attività di intermediazione finanziaria sia svolta da un soggetto privo delle necessarie qualifiche professionali, il quale mente circa le proprie competenze tecniche e la reale natura speculativa dell’operazione.
LE FIGURE DI REATO CONNESSE AL FALSO TRADING ONLINE
Tra le figure di reato perpetrate ai danni delle vittime di falso trading online sussiste innanzitutto la Truffa ex art. 640 c.p.. Si tratta di un reato posto a tutela del patrimonio che certamente risulta offeso dalla condotta posta in essere dai truffatori, i quali inducono le vittime a corrispondere denaro per importi sempre maggiori su IBAN bancari riconducibili agli stessi truffatori, a fronte della garanzia del capitale investito e della promessa di lauti guadagni che, chiaramente, non intervengono giammai. Che la garanzia di profitto sia solo un espediente per persuadere le stesse vittime a versare il denaro emerge allorquando viene richiesta l’immissione di sempre maggiore capitale.
Essendo la menzionata truffa stata commessa a distanza attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare l’identificazione dei truffatori e a facilitare il perpetuarsi del reato in modo più rapido e meno tracciabile, si può ritenere pacificamente integrato il delitto di Truffa aggravata di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 ter c.p..
Per di più, ricorre l’aggravante comune della Minorata difesa ex art. 61 comma 1 n. 5 essendo le vittime in una posizione di effettivo svantaggio rispetto ai truffatori (i quali appunto consapevolmente ricorrono allo strumento della rete che consente loro di schermare facilmente la propria identità e di sottrarsi in modo agevole alle eventuali conseguenze penali), il che è ampiamente dimostrato dal fatto che i versamenti effettuati dalle vittime sono indirizzati a conti/portafogli virtuali riferibili a soggetti ignoti. L’aggravante sussiste dunque quando il reato viene commesso attraverso contatti telematici a distanza che non consentono alla persona offesa di verificare l’identità e l’affidabilità del venditore né l’esistenza del bene offerto. Tale aggravante permane anche in presenza di successivi contatti telefonici tra le parti, venendo meno solo qualora si realizzino incontri di persona che eliminino la distanza fisica tra venditore e acquirente. La condotta tipica si realizza attraverso la pubblicazione di falsi annunci su piattaforme online, seguiti da comunicazioni tramite e-mail e via telefono con le vittime, utilizzando utenze intestate a soggetti inesistenti per mascherare la propria identità (Tribunale penale Torino sentenza n. 1301 del 9 luglio 2021).
Ricorre altresì l’aggravante comune del Danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 comma 1 n.7 allorquando i truffatori, a fronte delle tempestive e pertinenti richieste disposte dalle vittime a più riprese, non provvedono alla restituzione di alcun importo corrisposto dalle stesse. Tanto è sicuramente sufficiente ad integrare l’aggravante in parola che si configura quando la somma di denaro oggetto della condotta fraudolenta è di entità tale da poter consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno. Ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, qualora la condotta delittuosa risulti unitaria, deve essere considerata l’intera somma complessivamente sottratta mediante artifizi e raggiri, indipendentemente dalle diverse modalità e tempistiche di consegna del denaro (Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24497 del 7 giugno 2023). Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del Danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47002 del 2021).
Si ritiene, inoltre, assolutamente verosimile la sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminale ossia di una struttura organizzativa stabile volta alla commissione – con modalità seriale – di truffe afferenti al falso trading online, attraverso un sistema gerarchico in cui ogni membro ha uno specifico compito: adescamento; gestione delle piattaforme truffaldine; trasferimento e occultamento dei fondi illeciti. Ciò rientra a pieno titolo nello schema delineato dall’art. 416 c.p. che disciplina l’Associazione per delinquere. Essendo il gruppo criminale organizzato impegnato in truffe online in più di uno Stato, si può riscontrare l’aggravante della transnazionalità per la commissione di un programma criminoso indeterminato.
La condotta dei truffatori integra altresì il reato di Estorsione ex art.629 c.p., il più delle volte nella sua forma tentata, allorquando gli stessi, attraverso la minaccia della mancata restituzione dei fondi, pretendono dalle vittime altro denaro per un non meglio precisato versamento di tasse e/o commissioni per lo sblocco del capitale investito: la richiesta pertanto non può che essere intesa come ingiusta anche in considerazione del fatto che ben potrebbero trattenere il denaro dall’importo da restituire.
Connessa, infatti, alla predetta pretesa ingiusta vi è la prospettazione della minaccia, ovverosia la perdita del capitale (perdita del diritto alla restituzione di quanto le vittime hanno realmente pagato e quanto hanno fittiziamente guadagnato), e ciò integra a pieno il reato di (tentata) Estorsione. Di tutta evidenza vi è il totale annientamento delle capacità di autodeterminazione delle vittime, essendo oltremodo palese la volontà, da parte degli scammers, di persistere nell’intento decettivo nei confronti delle stesse dal momento che richiedono il versamento di ulteriori somme di denaro per arrivare alla restituzione dei fondi.
Appare evidente come ricorra pacificamente il delitto di Abusivismo finanziario ex art. 166 del dlgs 58/1998 (Tuf) allorquando i truffatori propongono e gestiscono investimenti di natura finanziaria, sia con riferimento alle valute virtuali che con altri assets simili, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte. Il reato di Abusivismo finanziario può concorrere con quello di Truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l’Abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l’interesse del mercato mobiliare – nel suo complesso e nei suoi singoli operatori – ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la Truffa è, invece, reato istantaneo di danno che, per la sua esistenza, richiede l’effettiva lesione del patrimonio del cliente per effetto di una condotta consistente nell’uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele e si consuma al momento della produzione dell’effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente (Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32514 del 19 novembre 2020).
Altra figura di reato riscontrabile è l’Autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p., nella misura in cui i truffatori pongono in essere investimenti dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell’origine delittuosa del denaro. Secondo pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, la moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter 1 c.p..
Sussiste certamente l’Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 ter c.p.– dopo la modifica intervenuta con il dlgs 184/2021 – allorquando i truffatori indebitamente utilizzano gli strumenti di pagamento delle vittime al fine di trarre un profitto.
Prima della riforma apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2021, era punito soltanto chi indebitamente utilizzava carte di credito o di pagamento in generale; in seguito all’intervento del suddetto decreto legislativo, viene punito anche chi utilizza criptovalute altrui senza il consenso del titolare.
Connessa a tale figura delittuosa è quella prevista dall’ art. 493 quater c.p. – introdotto dallo stesso dlgs 184/2021 – rubricato Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, che si configura allorquando i truffatori detengono e/o diffondono software o hardware idonei a derubare e indebitamente utilizzare gli strumenti di pagamento delle vittime (comprese le criptovalute) al fine di ottenere una qualche utilità.
COME INDIVIDUARE UN FALSO TRADING ONLINE
Nello scenario delle truffe online, quella afferente al falso trading è la frode che genera il guadagno più cospicuo, producendo ogni anno un volume di profitti illeciti di milioni di euro e alimentando, di conseguenza, l’interesse della criminalità organizzata. Le ripercussioni sulle vittime sono critiche: vedere dileguati i propri risparmi ha un impatto devastante non solo sul piano economico ma anche sul benessere psicologico e sulla qualità della vita.
Tale tipologia di truffa prolifera su un terreno assai fertile: l’assenza di cultura finanziaria nella maggior parte della popolazione.
Promuovere una solida educazione alla sicurezza informatica, sensibilizzando gli utenti sulle modalità di riconoscimento delle frodi online, rappresenta dunque una strategia precauzionale di grande efficacia.
Solo un comportamento consapevole e informato può prevenire truffe e perdite finanziarie.
A tal proposito, diversi sono i segnali di allarme utili a smascherare una truffa afferente a un falso trading online:
- Utenze telefoniche recanti prefisso straniero/profili fake creati ad hoc/pubblicità ingannevoli che, con sofisticate tecniche di manipolazione psicologica, prospettano potenzialità di guadagno in percentuali di entità sproporzionata a fronte di investimenti sponsorizzati come certi e garantiti;
- Errori ortografici e grammaticali nelle e-mail o nei messaggi di testo provenienti dai sedicenti consulenti;
- Richieste di informazioni personali e dati sensibili non legittimate;
- Assenza di certificazione/contratto da firmare che autorizzi le operazioni di investimento;
- Artificiosi solleciti di investimenti anticipati o altrettanto artificiose e continue richieste di denaro per importi sempre più alti;
- Pagamenti richiesti mediante bonifici su conti correnti italiani e/o esteri oppure attraverso transazioni sulle comuni Exchange di criptovalute;
- Senso di urgenza immotivato indotto dai fantomatici operatori di turno;
- Pretestuose argomentazioni adducenti la necessità di versare ulteriore denaro a titolo di fantomatiche tasse o commissioni/pronta sparizione dei sedicenti brokers a fronte della richiesta di prelievo del capitale (apparentemente) guadagnato.
COME TUTELARSI DALLE TRUFFE AFFERENTI AL FALSO TRADING ONLINE
La truffa del falso trading online è una trappola ormai incombente e pervasiva. Caderne vittima è fin troppo semplice. Per difendersi, è fondamentale adottare misure di sicurezza proattive:
- Evitare link sospetti, ricevuti da fonti non verificate;
- Diffidare di utenze telefoniche recanti prefisso straniero;
- Verificare sui siti web della Consob, della Banca d’Italia e dell’Esma se nei confronti dei presunti brokers o delle piattaforme sponsorizzate sono stati emessi eventuali alert circa una abusiva offerta di servizi finanziari;
- Accertare che i fantomatici brokers siano in possesso di autorizzazioni – per offrire servizi finanziari – effettivamente conseguite su siti governativi;
- Utilizzare esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari;
- Rafforzare la sicurezza degli accounts con l’Autenticazione a due fattori (2FA);
- Evitare di installare sui propri dispositivi applicazioni per il controllo da remoto (Anydesk);
- Utilizzare wallets di criptovalute con funzioni di protezione avanzate;
- Diffidare dei sedicenti brokers e/o delle fantomatiche società che prospettano potenzialità di guadagno fuori mercato e/o che adducono artificiosamente la necessità di pagare somme a titolo di tasse e/o commissioni al fine di sbloccare il capitale investito;
- Non credere a presunti avvocati e/o consulenti che promettono il recupero delle somme eventualmente già perse;
- Tenersi informati sulle tecniche più all’avanguardia utilizzate dai truffatori.
ASSISTENZA ALLE VITTIME DI FALSO TRADING ONLINE
Se ti riconosci nella tipologia di truffa delineata in questo articolo, è importante che tu agisca rapidamente.
E’ necessario:
- Contattare immediatamente l’Istituto di Credito di appartenenza per bloccare eventuali transazioni non autorizzate;
- Denunciare subito la truffa alle autorità competenti: la tempestività è fondamentale per avviare le indagini volte all’identificazione dei truffatori e al possibile recupero delle somme illecitamente sottratte;
- Rivolgersi a un avvocato con esperienza nel settore delle truffe online, dotato di specifiche competenze professionali in ambito di diritto nazionale e internazionale, con cui disporre la strategia più opportuna al caso specifico.
AVVOCATO PENALISTA H24
Abbiamo affrontato diversi casi di truffa rapportabili a quello trattato nell’articolo ivi riportato e ti consigliamo di prestare molta attenzione: prima di fare qualsiasi passo, soprattutto quando decidi di effettuare degli investimenti importanti, consulta il nostro Team Avvocato Penalista H24 di esperti in materia. Una consulenza online H24 preventiva può salvare i tuoi risparmi. Diversamente, se hai già investito e hai la percezione di essere stato truffato, contattaci per capire come recuperare il capitale.
Questo articolo ti fornisce soltanto alcuni dettagli sulle modalità con cui il nostro Team Avvocato Penalista H24 è riuscito, con tempestività ed efficacia, a ottenere il recupero 18.000,00 euro a favore del nostro assistito, dopo che lo stesso era rimasto vittima di un meccanismo di truffa di falso trading online.
Avendo supportato legalmente diverse persone che hanno patito detta tipologia di truffa, abbiamo maturato competenze notevoli oltre che una vasta esperienza.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una nostra consulenza e vuoi che uno dei nostri avvocati ti illustri maggiori particolari sull’argomento, potrai sicuramente contattarci.
Lo Studio Avvocato Penalista H24 rappresenta, infatti, un punto di riferimento per chi necessita di assistenza legale in materia di truffe online. Grazie a un Team di professionisti altamente specializzati nel diritto penale e nella criminalità economica, lo Studio offre ausilio alle vittime:
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